Equitalita: cartella di pagamento nulla senza info sugli interessi

giovedì 3 marzo 2016

L’omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi rende illegittima la cartella esattoriale perché impedisce al contribuente l’esercizio del diritto di difesa.
È nulla la cartella di pagamento notificata da Equitalia se è carente delle indicazioni circa le modalità di calcolo degli interessi: questo perché il contribuente deve essere messo in grado di verificare come sono stati conteggiati e se è stato rispettato il tasso legale. Diversamente, il suo diritto alla difesa verrebbe irrimediabilmente pregiudicato. È quanto scrive la Commissione Tributaria Provinciale di Isernia [CTP Isernia, sent. n. 277/01/15.]: la sentenza spezza una lancia in favore dei contribuenti – e sono in tanti – che hanno ricevuto cartelle prive di alcuna indicazione per come invece previsto dalla legge. Nel caso delle imposte sul reddito, la legge [DPR 602/1972 art. 20. ] stabilisce che sulle imposte e maggiori imposte iscritte a ruolo si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza dell’originario pagamento e fino alla data di consegna del ruolo a Equitalia, gli interessi al tasso del 4% annuo (vengono chiamati “interessi per ritardata iscrizione a ruolo”). Per i pagamenti, invece, avvenuti 60 giorni dopo la notifica della cartella di pagamento, si applicano gli interessi di mora. La pretesa di pagamento degli “interessi per ritardata iscrizione” è illegittima se la cartella esattoriale non riporta la data di consegna dei ruoli a Equitalia. Tale mancanza è stata sanzionata in quanto si tratta di una carenza non semplicemente formale, ma capace di incidere sul diritto di difesa del contribuente non consentendogli di verificare la correttezza del calcolo operato dall’amministrazione finanziaria. La cartella di pagamento, infatti, pur avendo un contenuto vincolato (in quanto deve essere conforme al modello approvato dal ministero dell’Economia), deve possedere quegli elementi minimi indispensabili perché il contribuente possa esercitare compiutamente la propria difesa, verificando l’operato dell’ufficio: l’ente impositore, infatti, è obbligato a specificare, sia pure succintamente, le ragioni della richiesta di pagamento. Quindi, nelle “ragioni” bisogna ricomprendere la causale, la motivazione vera e propria, l’iscrizione a ruolo del preciso importo dovuto. La mancanza di tali elementi minimi comporta una carenza di motivazione. In tale importo sono ricompresi anche gli interessi.

 fonte: www.laleggepertutti.it

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