lunedì 7 marzo 2016
Il difetto di motivazione della cartella di pagamento che fa riferimento a un altro atto costituente presupposto dell’imposizione, senza indicarne gli estremi di notifica, non porta alla dichiarazione di nullità quando il contribuente impugni l’atto nel merito, in tal modo dimostrando di averne avuto piena conoscenza.
È legittima la cartella di pagamento di Equitalia carente di motivazione se il contribuente l’ha impugnata non solo sotto l’aspetto della legittimità, ma anche nel merito così dimostrando di aver potuto difendersi: infatti, con tale comportamento, il ricorrente dimostra che il proprio diritto alla difesa non è stato pregiudicato, avendo egli preso posizione su ogni aspetto essenziale dell’impugnazione. Si può, insomma, concludere che l’atto di Equitalia ha raggiunto il suo scopo e, pertanto, il vizio, pur presente, è stato sanato dallo stesso contribuente. Diverso sarebbe stato il discorso se il debitore si fosse limitato unicamente a contestare il difetto di motivazione, senza prendere posizione sugli altri aspetti relativi al merito della cartella medesima. Ad affermare questo interessante principio è una sentenza di ieri della Cassazione [ Cass. sent. n. 3707/2016 del 25.02.2016.].
La decisione ricorda, per certi aspetti, l’orientamento della giurisprudenza in tema di vizi della notifica della cartella di pagamento: anche in tal caso – come abbiamo più volte avuto modo di chiarire in queste pagine – l’impugnazione sana il vizio in quanto, con essa, il contribuente dimostra tacitamente di aver avuto conoscenza del plico di Equitalia; pertanto, avendo l’atto raggiunto il suo scopo, il vizio viene sanato. In quel caso, però, il contribuente esce dall’impasse attendendo la notifica del successivo atto dell’Agente della Riscossione e impugnando quest’ultimo per omessa notifica dell’atto presupposto a monte.
Ma torniamo al vizio di motivazione. Come detto, quando il destinatario della cartella abbia esercitato il proprio diritto di difesa contestando la debenza delle somme, senza peraltro dimostrare alcun concreto pregiudizio derivante dalla lacuna dell’atto fiscale, sana il possibile vizio di nullità derivante dalla carente motivazione.
Non c’è dubbio – ricorda la Corte – che la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma che costituisca il primo ed unico atto della pretesa tributaria, deve essere motivata e quindi contenere gli elementi indispensabili per consentire il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione. Tale motivazione può essere anche assolta con un semplice rinvio ad altro atto (cosiddetta “motivazione per relationem”), purché siano specificamente indicati gli estremi, consentendo così di poterne avere conoscenza.
Non è, però, nulla la cartella che sia stata impugnata dal contribuente ove questi abbia dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione. A tal proposito, una pronuncia della Sezioni unite [Cass. S.U. sent. n. 11722/2010.] ha fatto giurisprudenza in materia e, tra gli altri principi, ha enunciato che “il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e provare quale sia stato, in concreto, il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa”. Principio ribadito da successive sentenze e a cui la Cassazione aderisce.
fonte:www.laleggepertutti.it