venerdì 4 marzo 2016
Nel caso in cui il contribuente si accorga casualmente di avere un debito con Equitalia, solo perché dall’estratto di ruolo consegnatogli allo sportello risulta la notifica di una cartella in realtà mai consegnatagli, può proporre opposizione senza limiti di tempo, ossia in qualsiasi momento. La questione, che potrebbe apparire abbastanza scontata ai non tecnici, è stata oggetto di un ampio dibattito in giurisprudenza, sfociato poi nel chiarimento delle Sezioni Unite della Cassazione dell’anno scorso [Cass. S.U. sent. n. 19704 del 2.10.2015] ed oggi ripreso da una nuova, e importante, sentenza della stessa Suprema Corte [Cass. sent. n. 3751/2016 del 25.02.2016].
Tutto ruota intorno alla distinzione tra i due rimedi esperibili contro le cartelle di pagamento di Equitalia, ossia:
– l’opposizione all’esecuzione [Art. 615 cod. proc. civ];
– l’opposizione agli atti esecutivi [Art. 7 d.lgs. n. 150/2011].
La prima, ossia l’opposizione all’esecuzione è consentita senza limiti di tempo, tutte le volte in cui si contesti il titolo esecutivo, ossia l’esistenza, validità e l’efficacia della cartella stessa. Il contribuente potrebbe proporre tale impugnazione in qualsiasi momento, senza rischio di sentirsi dichiarato decaduto dall’azione.
La seconda, invece, ossia l’opposizione agli atti esecutivi, nonostante il nome simile alla precedente, è quella invece rivolta a contestare vizi formali dell’atto, ossia la mancanza di elementi essenziali all’interno della cartella o concernenti la regolarità della notifica. Tale impugnazione, però, a differenza della prima, può essere effettuata solo entro massimo 20 giorni dal ricevimento della cartella contestata.
Con quale opposizione si impugna l’estratto di ruolo di Equitalia?
La questione su cui ha dibattuto la giurisprudenza è stata la qualificazione dell’azione con cui il contribuente si difende da una cartella mai notificatagli: va intesa come opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi? Logico propendere per la prima tesi: come potrebbe, infatti, il debitore impugnare la cartella entro 20 giorni dalla notifica se tale notifica non l’ha mai ricevuta? Dunque, più logico, oltre che giuridicamente più corretto, ritenere che si tratti di una opposizione all’esecuzione, e quindi consentirne l’esperimento senza limiti di tempo. Ed è di questo stesso avviso la sentenza in commento, la Corte testualmente recita “una opposizione a cartella basata sulla mancata notifica dell’atto presupposto non va qualificata come recuperatoria ex art. 22 della legge 689/1981 [ora art. 7 d.lgs. n. 150/2011], ma come opposizione all’esecuzione per inesistenza del titolo. Scopo del contribuente è infatti contestare non la correttezza formale della notifica, ma la stessa esistenza del titolo esecutivo (la cartella di pagamento di Equitalia).
È appena il caso di dire che, ad oggi, purtroppo, c’è ancora qualche isolato giudice che non si adegua alle Sezioni Unite, senza neanche motivare le ragioni del proprio discostamento.
FONTE: www.laleggepertutti.it