mercoledì 24 febbraio 2016
ovvero che l'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione di una società ne comporta l'estinzione e perciò il trasferimento dei debiti della società ai soci della stessa, ed in base all'irretroattività dell'art. 28, comma 4, D.Lgs 175/2014, hanno accolto le ragioni del ricorrente, dichiarando illegittimo e conseguentemente nullo l'avviso di accertamento. La Commissione, inoltre, condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite.
fonte: web