Lunedì 11 gennaio 2016
L’Ordinanza 15 dicembre 2015 n. 25249 fornisce una chiara lettura del principio di motivazione degli atti tributari e dell’obbligo di allegazione
nel contesto del regime introdotto dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il principio ribadito dalla Corte con riferimento a precedenti sentenze (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6914 del 25/03/2011; idem Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1906 del 29/01/2008 nonché Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18117 del 08/09/2004 per il regime antevigente alla emanazione dello Statuto) è quello secondo cui (letteralmente): “Nel regime introdotto dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivato l’atto con cui l’Ufficio aveva rettificato, ai fini dell’imposta di registro e dell’INVlM, il valore di un immobile dichiarato in un contratto di compravendita, richiamando in comparazione altro atto di cessione di bene, ritenuto della stessa natura, senza allegarlo integralmente, ma riportandone soltanto alcuni stralci significativi)”.
Nel caso in esame, invece, appare alla Corte del tutto sfornito di fondamento l’assunto della parte ricorrente secondo cui l’Ufficio avrebbe esattamente adempiuto al proprio onere (come descritto nell’anzidetta norma) una volta che abbia fatto ciò che è necessario per “porre il contribuente nelle condizioni di conoscere l’iter logico giuridico seguito dall’Ufficio nella formazione del provvedimento impositivo”, non essendo detto iter logico comprensivo degli elementi istruttori specifici di cui l’Ufficio si è avvalso.
fonte: il tributo