Lunedì 01 febbraio 2016

Le operazioni che beneficiano dell’aliquota ridotta sono le prestazioni di cui ai n. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, rese da cooperative sociali e loro consorzi a favore dei soggetti indicati nello stesso n. 27-ter).
Soggetti destinatari delle prestazioni :
- anziani ed inabili adulti;
- tossicodipendenti e malati di AIDS;
- handicappati psicofisici;
- minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
- persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo;
- persone detenute;
- donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
Dal punto di vista oggettivo, l’agevolazione si applica alle:
- prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie;
- prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché delle prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e a quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie; prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
- prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.
Rispetto all’originaria formulazione della novellata disposizione, che faceva riferimento alle sole prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in generale, l’ambito applicativo della nuova aliquota ridotta è stato esteso, in sede di approvazione definitiva, anche alle prestazioni rese direttamente a favore dei “soggetti svantaggiati”.
L’aliquota del 4% di cui al n. 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, già soppressa dalla legge di Stabilità 2013 per essere poi ripristinata dalla legge di Stabilità 2014, è stata pertanto abrogata, con effetto esclusivamente per le cooperative sociali; per le cooperative non sociali e non ONLUS, infatti, l’art. 1, comma 172, legge n. 147/2013 aveva già previsto il divieto di applicazione dell’aliquota agevolata a decorrere dal 1° gennaio 2014.
In pratica, per le cooperative non sociali e non ONLUS continua ad essere applicabile l’aliquota ordinaria (attualmente pari al 22%), salvo che le prestazioni rese – sia direttamente che in esecuzione di contratti d’appalto o di convenzioni in generale – rientrino oggettivamente nel regime di esenzione.
Le prestazioni socio-sanitarie, didattiche ed assistenziali rese dalle cooperative sociali vanno, invece, sempre assoggettate a IVA con l’aliquota del 5%, in quanto la legge di Stabilità 2016 ha abrogato la facoltà di opzione per il regime di esenzione precedentemente previsto dall’art. 1, comma 331, della legge n. 296/2006.
Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente al 1° gennaio 2016. Di conseguenza, le prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi mediante contratti d’appalto e convenzioni in generale stipulati entro il 1° gennaio 2016 resteranno soggette all’aliquota IVA del 4% o al regime di esenzione.
fonte:lavorofisco.it