Indicazione degli oneri di sicurezza aziendale

Lunedì 11 gennaio 2016

La sentenza in oggetto si inserisce nel novero delle pronunce che nel corso degli ultimi due anni hanno segnato l’importante dibattito sul tema dell’omessa previsione nella lex specialis dell’obbligo,
a carico dei concorrenti, di indicare nell’offerta economica i costi di sicurezza aziendali, e della conseguente violazione dell’art. 87 del codice dei contratti pubblici, alla luce del quale il bando deve ritenersi etero integrato, secondo l’attuale orientamento giurisprudenziale. Il ricorrente lamentava la violazione dei principî elaborati dall’adunanza plenaria n. 16 del 2014, del favor partecipationis e del legittimo affidamento dei concorrenti; oltre che l’inammissibilità del ricorso in primo grado per la mancata impugnativa del bando di gara e della relativa modulistica, e l’impossibilità di invocare la tecnica di etero integrazione, la quale costituirebbe, di fatto, una disapplicazione della lex specialis. Costituiva gravame, infine, la prospettata violazione degli artt. 86 e 87 del codice dei contratti pubblici “sotto il profilo che l’incidenza dei costi di sicurezza aziendali andrebbe vagliata nella sede propria della valutazione della anomalia dell’offerta”, nonché la violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione “sotto il profilo della violazione dell’art. 46 del codice dei contratti pubblici, come interpretato dalla sentenza dell’adunanza plenaria n. 9 del 2014”. I giudici di Palazzo Spada respingono l’appello per infondatezza. Richiamandosi alle sentenze pronunciate dall’adunanza plenaria (nn. 9 e 3 del 2015, e 16 e 9 del 2014), i giudici ribadiscono che: “In tutte le gare di appalti di lavori, servizî e forniture, le imprese devono indicare in sede di offerta economica gli oneri di sicurezza aziendali (c.d. costi di sicurezza interni); tale obbligo integra un precetto imperativo che etero integra la legge di gara, ove questa sia silente sul punto o comunque compatibile con esso, nel rispetto del ‘principio di tassatività attenuata’ delle cause di esclusione, sancito dall’art. 46 del codice dei contratti pubblici”; “Nel caso di mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa (come nel caso di specie) prima della pubblicazione della decisione dell’adunanza plenaria n. 3 del 2015”; “Nella vicenda in esame: il bando di gara non ha imposto di non esplicitare, da parte dell’impresa concorrente, i costi di sicurezza aziendali (anzi ha specificato, che la dichiarazione relativa all’offerta economica doveva essere compilata adeguandola alla fattispecie); in ogni caso, quand’anche si dovesse ritenere che il bando di gara abbia escluso l’obbligo delle imprese di indicare i costi di sicurezza aziendale in sede di offerta, in parte qua esso è stato espressamente impugnato dalla ditta (appellata) (sicché per tale ipotesi non si può che disporre l’annullamento in parte qua del bando, nel senso del suo adeguamento alle disposizioni di legge, quale fonte del dovere dell’Amministrazione di disporre l’esclusione dell’appellante)”. FM

 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - 30 dicembre 2015, n. 5873 
fonte: il diritto amministrativo.it

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