giovedì 28 gennaio 2016
La Legge 208 del 2016 prevede delle novità anche per il lavoro.
- Proroga al 2016 dello sconto contributivo sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato, seppur in misura inferiore rispetto a quello del 2015: sconto del 40% fino a un tetto massimo di esonero pari a 3.250 euro e valido per due anni. Sono esclusi i premi e contributi INAIL. L'agevolazione si applica ai contratti stipulati fra il 1^ gennaio e il 31 dicembre 2016. Lo sconto non si applica a lavoratori per i quali è già stato utilizzato il beneficio assunzioni 2015. Il beneficio è esteso ai datori di lavoro che subentrano nel contratto di appalto.
- Tassazione agevolata sui premi di produttività con imposta sostitutiva al 10%. Il limite del premio di produttività è pari a 2.000,00 euro lordi. Per le imprese che coinvolgono i lavoratori nell'organizzazioni del lavoro in base a criteri che saranno fissati da apposito decreto ministeriale previsto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge (entro il 1^ marzo 2016), il limite del premio aumenta a 2.500,00 euro. Con decreto del ministero del Lavoro verranno individuati i criteri per la determinazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Fra le novità: nella determinazione del premio di produttività si calcola anche il periodo obbligatorio di congedo di maternità. L'imposta al 10% si applica anche alle forme di partecipazione agli utili dell'impresa.
- Estensione della deduzione Irap anche la lavoro stagionale. La deduzione al 70% si applica a ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
- Congedo obbligatorio di paternità: raddoppiato a due giorni il congedo obbligatorio per il padre lavoratore da utilizzare nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio anche non consecutivamente. Confermata per il 2016 la possibilità (già prevista nel 2015) di due giorni di congedo facoltativo, in alternativa alla madre. La contribuzione figurativa (al 100%) è a carico dell'Inps.
- Beneficio fiscale per i lavoratori che sono rientrati dall'estero entro il 31 dicembre 2015. Detassazione fra il 70 e l'80%. In alternativa: il regime agevolato previsto dall'articolo 16 del Dlgs 147/2015 (imponibile al 70%).
- Ammortizzatori sociali. Per il 2016: -la DIS-COLL in favore del collaboratori. -rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga.
- Gestione separata dell'Inps. Per il 2016: -per autonomi titolari di partita IVA, aliquota confermata al 27%; -per gli altri lavoratori autonomi obbligati alla gestione separata, aumento dell'aliquota al 31%;
- Lavoro part-time per chi matura il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2018 e si trova a un massimo di tre anni dalla pensione. E' necessario un accordo fra dipendente e datore di lavoro. Nonostante una retribuzione part-time, il lavoratore riceve in busta paga una somma corrispondente ai contributi pieni.
fonte: il sole24ore -Damiana Lesce, Studio Trifirò & Partners