Condominio: cedibile la detrazione fiscale per la riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici

mercoledì 16 dicembre 2015

Condominio: cedibile la detrazione fiscale per la riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici Detrazione fiscale per la riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici cedibile ai prestatori e/o fornitori, da parte di pensionati, dipendenti e/o lavoratori autonomi
Detrazione fiscale per la riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici cedibile ai prestatori e/o fornitori, da parte di pensionati, dipendenti e/o lavoratori autonomi. Questo l’interessante emendamento approvato dalla V° commissione bilancio della Camera al disegno di legge di Stabilità 2016 (AC 3444). I commi da 344 a 349, dell’art. 1, legge 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno introdotto una detrazione d’imposta, in misura pari al 55% delle spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, in relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti; successivamente sono state introdotte proroghe e modifiche alla originaria disposizione normativa per fissare, in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, la detrazione nella misura del 65% (Stabilità 2015). Il ddl Stabilità 2016 prevede l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2016 ma, con i recenti emendamenti approvati, è stata introdotta la possibilità, per i potenziali beneficiari della detrazione che si collocano all’interno della cosiddetta «no tax area» (pensionati, dipendenti e autonomi) ovvero per i contribuenti che non scontano alcun debito per Irpef e che non potrebbero recuperare il bonus, di cedere l’ammontare di quest’ultimo ai propri fornitori, limitatamente, però, a quello riferibile agli interventi di riqualificazione energetica delle parti in comune degli edifici condominiali. Si tratta degli interventi relativi a parti comuni, di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. e degli interventi che coinvolgono tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio; con riferimento a quest’ultimo punto, l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 29/E/2013) ha precisato che si tratta degli interventi finalizzati all’integrità del condominio, che devono riguardare tutte le unità immobiliari, di cui si compone il condominio stesso. In attesa del provvedimento di attuazione delle Entrate, la novità è interessante perché permette di far beneficiare la detrazione anche a coloro che non presentano un debito Irpef, stante la possibilità di pagare il fornitore che ha eseguito il lavoro con tale bonus e, in secondo luogo, incentiva il comparto edile e scongiura possibili sacche di evasione, giacché la detrazione figura come un mero credito verso l’erario cedibile che il prestatore-cessionario potrà utilizzare a scomputo del pagamento delle proprie tasse e dei contributi, anche in compensazione.


  Reazioni Critica la Cna: «La proposta introduce un principio dannoso», ha chiosato il presidente nazionale Daniele Vaccarino. «La cessione dei crediti d’imposta alle imprese, senz’alcun limite alle imposte dovute dalla singola impresa, potrebbe determinare una situazione cronica creditoria che obbligherebbe le imprese a ricorrere al risconto dei crediti fiscali ceduti dai clienti presso le banche. Sarebbe il colpo di grazia per le imprese di edilizia e impiantistica». fonte: fiscolavoro

.