Mercoledì 04 Novembre 2015
Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81; testo aggiornato a Ottobre 2015 contenente le modifiche del d.lgs. n. 151/2015
Testo Unico integrato e coordinato, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108 ).
Ecco il testo del Testo unico sulla sicurezza alla luce delle modifiche del d.lgs. n. 151/2015, in particolare ha introdotto un inasprimento dell'impianto sanzionatorio nei casi di omessa formazione e visite mediche prevedendo il raddoppio della sanzione qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori o la triplicazione qualora si riferisca a più di 10 lavoratori (in allegato prospetto delle violazione più frequenti e rispettive sanzioni).
Ultimi aggiornamenti del Testo Unico a seguito delle modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 che ha disposto:
-(con l'art. 20, comma 1, lettera m)) l'introduzione dell'art. 73-bis.
-(con l'art. 20, comma 1, lettera e)) l'introduzione del comma 3-ter all'art. 28.
-(con l'art. 20, comma 1, lettera l)) la modifica dell'art. 69, comma 1, lettera e).
-(con l'art. 22, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 14, comma 4, lettera c);
- (con l'art. 22, comma 4, lettera b)) la modifica dell'art. 14, comma 5, lettera b);
- (con l'art. 22, comma 4, lettera c)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 14.
-(con l'art. 20, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 5, commi 1, 4 e 5.
-(con l'art. 20, comma 1, lettera o)) la modifica dell'art. 98, comma 3.
-(con l'art. 20, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 12, comma 1.
-(con l'art. 20, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 34 e la modifica dell'art. 34, comma 2-bis.
-(con l'art. 20, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 6, commi 1, 2, 5, 6, 8, lettere f), g), n) e n-quater).
-(con l'art. 20, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 53, comma 6.
-(con l'art. 20, comma 1, lettera p)) la modifica dell'art. 190, comma 5-bis.
-(con l'art. 20, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 3, commi 8 e 12-bis.
-(con l'art. 20, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 29, comma 6-quater.
con l'art. 20, comma 1, lettera i)) l'introduzione del comma 6-bis all'art. 55.
-(con l'art. 20, comma 1, lettera n)) la modifica dell'art. 87, commi 2, lettera e), 3, lettera d), 4, lettera b) e 6.
fonte: fiscoetasse.com