Venerdì 06 Novembre 2015
Permessi retribuiti Legge 104 e Congedo straordinario Legge 151 per assistere familiari con handicap: il convivente ne ha diritto?
Chi assiste un familiare disabile ha diritto a diverse agevolazioni lavorative, tra le quali permessi e congedi retribuiti. Le agevolazioni possono essere utilizzate per il coniuge, i figli, ed altri parenti (in alcuni casi, sino al terzo grado), anche non conviventi, ma ancora oggi, nonostante l’apertura della legislazione alle famiglie di fatto, non è possibile fruire di permessi e congedi retribuiti per l’assistenza del convivente non coniugato. È invece possibile fruire di permessi non retribuiti: vediamo la disciplina nel dettaglio.
Permessi Legge 104
I permessi retribuiti Legge 104 spettano ai lavoratori che assistono un familiare portatore di handicap grave: l’agevolazione dà diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese, frazionabili anche ad ore. Nessun permesso retribuito può essere chiesto per il convivente, pur se in possesso di certificazione di handicap grave.
Congedo straordinario retribuito
Noto anche come Congedo Legge 151, tale congedo può essere fruito dal lavoratore per assistere un familiare con handicap grave (coniuge, genitori, figli, fratelli-sorelle, affini, parenti sino al terzo grado): il congedo è retribuito e può avere la durata massima di due anni nell’arco della vita lavorativa. Anche questo congedo non può essere richiesto per assistere il convivente non coniugato.
Congedo per gravi motivi familiari
Noto anche come congedo per motivi personali, tale astensione dal lavoro non è retribuita: anch’esso, come il congedo straordinario, può avere una durata massima di due anni nell’arco della vita lavorativa. Tale congedo, non utile per l’anzianità di servizio e per la contribuzione, può essere richiesto per le seguenti motivazioni:
– problemi e difficoltà conseguenti alla morte di un familiare;
– cura ed assistenza di un familiare, per dedicarsi alla quale il dipendente sia in gravi difficoltà o impossibilitato a svolgere le sue mansioni;
– grave disagio personale del lavoratore, non consistente in malattia.
L’insieme dei familiari per i quali può essere richiesta l’aspettativa è notevolmente più ampio, poiché sono compresi non solo coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri, e portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado, ma anche i componenti della famiglia anagrafica, ammettendo quindi il convivente a godere della tutela.
L’azienda, tuttavia, può rifiutarsi di concedere questa sospensione, ma deve adeguatamente motivare il rifiuto e, su istanza del dipendente, è tenuto a riesaminare la domanda.
Permesso per lutto
Tale permesso, previsto dai contratti collettivi di lavoro, della durata massima di 3 giorni per evento, e complessiva di 3 giorni l’anno e solitamente retribuito, può essere richiesto per decesso o grave patologia del coniuge (anche legalmente separato), di un parente sino al secondo grado (anche se non convivente), o di un componente della famiglia anagrafica. Dunque, anche in questa ipotesi il convivente non coniugato è incluso nel novero dei familiari.
FONTE: www.laleggepertutti.it