Nuova Salvaguardia 2016, lavoratori in mobilità: requisiti, età

Venerdì 06 Novembre 2015
La Settima Salvaguardia, che dovrebbe entrare in vigore con la Legge di Stabilità 2016,
comprende l’accesso alla pensione anticipata non per tutti i lavoratori in mobilità, ma solo per quelli aventi i seguenti requisiti, nel limite di 5.300 posti:

– i dipendenti devono essere stati collocati in mobilità o in trattamento speciale edile in base ad accordi (governativi o meno) stipulati entro il 31 dicembre 2011; 
– i dipendenti devono essere stati collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, anche senza accordi, da aziende cessate o in fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale. 
In entrambi i casi, l’attività lavorativa deve essere cessata entro il 31 dicembre 2012, e il diritto a pensione deve essere raggiunto entro la data di scadenza dell’indennità di mobilità (o del trattamento edile), o, in alternativa, entro i successivi 24 mesi (prescindendo dalla finestra mobile). 
Dal punto vista della procedura di mobilità, il lettore rientra pienamente nell’ipotesi, in quanto ha cessato l’attività lavorativa prima del 31 dicembre 2012, e si tratta di azienda in fallimento. Salvaguardia lavoratori in mobilità: requisiti Veniamo ora ai requisiti d’età e contributivi necessari: alla fine della mobilità, nel maggio 2016, il lettore avrà 39 anni e 12 settimane di servizio, più 59 anni ed oltre 9 mesi di età. 
La normativa stabilisce, per i lavoratori in mobilità, che dovranno raggiungere il diritto alla pensione (non la decorrenza, dunque la finestra non si conta), coi requisiti Pre- Fornero, entro 2 anni dal termine del trattamento. Requisiti ante Fornero vecchiaia ed anzianità Si ricorda che i requisiti per la pensione d’anzianità e di vecchiaia previsti antecedentemente alla Riforma previdenziale, uniti agli adeguamenti alla speranza di vita, sono:
 – aver raggiunto, entro il 31 dicembre 2015, quota 97,3 con un’età minima di 61 anni e 3 mesi, ed almeno 35 anni di contributi (la finestra, in questo caso, è di 12 mesi); la quota diverrà 97,7 (con 61 anni e 7 mesi d’età) dal 2016; 
 – in alternativa, possedere 40 anni di contributi, entro la data del 30 Settembre 2015, o successivamente, nel caso di lavoratori in mobilità (la finestra applicata a quest’ipotesi è di 15 mesi); 
 – alternativamente, possedere, entro il 31 dicembre 2015, 65 anni e 3 mesi di età (60 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato), assieme ad almeno 20 anni di contributi (la finestra applicabile è di 12 mesi); dal 2016, il requisito s’innalzerà di ulteriori 4 mesi, arrivando a 65 anni e 7 mesi. 
 Possono bastare anche solo 15 anni di contributi, se si rientra nella Legge Amato (almeno 15 anni di contribuzione precedente al 1992, oppure 15 anni di contributi effettivi da lavoro dipendente, assieme a 25 anni di anzianità contributiva e 10 anni lavorati parzialmente). La Deroga Amato, difatti, è ancora applicabile, secondo quanto ha affermato l’Inps in una recente circolare. 
 Purtroppo non è applicabile il requisito di 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età, anche se manca veramente una quantità esigua di settimane. Applicando le quote, bisognerebbe maturare un’età di almeno 61 anni e 7 mesi entro 2 anni dalla cessazione della mobilità: cessando la stessa nel maggio 2016, bisognerebbe aver riguardo alla situazione nel maggio 2018: la valutazione è positiva, poiché il lavoratore, alla data, supererebbe il requisito, possedendo oltre 61 anni e 9 mesi, che, sommati a 39 anni e 12 settimane di contribuzione (sarebbe superato anche il requisito contributivo di 36 anni, previsto per chi non raggiunge i 62 anni), supererebbero ampiamente quota 97,7, arrivando addirittura a quota 101. Conseguentemente, il lettore potrebbe pienamente rientrare nella Salvaguardia, usufruendo della pensione d’anzianità, con le quote, previa attesa di 12 mesi dalla data di maturazione dell’ultimo requisito, quello di 61 anni e 7 mesi. 
Potrebbe dunque pensionarsi nel marzo 2019, contando i 12 mesi di finestra. 
FONTE: www.laleggepertutti.it

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