martedì 6 ottobre 2015 di Luca Mambrin
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972,
le cessioni gratuite di beni la cui
produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa costituiscono operazioni
rilevanti ai fini Iva, ad eccezione delle “cessioni di campioni gratuiti di modico valore
appositamente contrassegnati” che, ai sensi della lettera d) del successivo comma 3, non sono
considerate cessioni di beni e, pertanto, sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva.
Affinché a tali cessioni non si applichi l’Iva è necessario che vengano rispettati determinati
requisiti ovvero che:
- si tratti di campioni distribuiti gratuitamente;
- siano appositamente contrassegnati;
- i beni ceduti gratuitamente siano di modico valore.
Con riferimento al primo requisito, è necessario quindi che la cessione sia gratuita, quindi
effettuata in assenza di corrispettivo, né in denaro né in natura e naturalmente che si tratti di
prodotti oggetto dell’attività dell’impresa ceduti al fine di promuovere i beni stessi, per
migliorarne la conoscenza e favorirne la vendita e la diffusione presso gli utilizzatori finali,
attuali e potenziali. A differenza degli omaggi, che mirano alla promozione dell’immagine
generale dell’azienda, la scopo della distribuzione di campioni gratuiti è quella di
implementare le vendite di quello specifico bene.
Per quanto riguarda il secondo requisito, la stessa Agenzia delle entrate in vari interventi di
prassi (da ultimo la R.M. n. 83/E/2003) ha precisato che i campioni gratuiti devono essere
contrassegnati in maniera indelebile, per evitare che i beni in questione possano formare
successivamente oggetto di commercializzazione e quindi impedire che si possano verificare
manovre distorsive della concorrenza. Il contrassegno può essere apposto mediante
lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile o qualsiasi altro procedimento
idoneo, senza che tale operazione possa avere l’effetto di privare gli articoli medesimi della
qualità di campioni.
Non è sufficiente quindi una semplice etichetta autoadesiva; il contrassegno deve essere
apposto direttamente sul prodotto ovvero, quando ciò non fosse possibile per le caratteristiche
tecniche dello stesso, i contrassegni devono essere racchiusi in involucri sigillati recanti la
dicitura “campione gratuito”.
Relativamente al terzo requisito, viene messo in evidenza dalla stessa Agenzia delle entrate
nella citata R.M. n. 83/E/2003 che non vi è una disposizione normativa che definisce il concetto
di “modico valore”. Già nella R.M. n. 430288/1991, è stato precisato che, “nella pratica
applicazione, deve farsi riferimento agli usi commerciali, (irrilevante quindi anche il riferimento
al limite quantitativo di euro 50,00 previsto dall’art. 2 comma 2 n.4) previsto per la detraibilità
dell’Iva sugli acquisti, ma riferito a beni estranei all’attività produttiva e commerciale
dell’impresa) restando in ogni caso esclusi dall’agevolazione i beni di valore significativo.
I campioni non devono essere necessariamente beni di dimensioni o di valore inferiori ai beni
commercializzati dall’impresa, ma possono essere anche degli esemplari di detti beni; ad
esempio, come precisato nella R.M. n. 381445/1980 sono stati considerati campioni gratuiti, e
dunque esclusi dal campo di applicazione dell’Iva, i dischi e nastri registrati aventi la dicitura
“campione gratuito” apposta rispettivamente in un angolo della busta del disco a mezzo di un
timbro a perforazione, ovvero sull’involucro in plastica a mezzo di un timbro di inchiostro
indelebile. Nella R.M. n. 360021/1980 è stata considerata fuori dal campo di applicazione
dell’Iva la cessione gratuita di libri che recano in copertina, al posto del prezzo di vendita,
annotata a stampa, la dizione “il presente volume è destinato signori insegnati in esame per
eventuale adozione, quale campione gratuito”.
Non vengono invece poste limitazioni alla detrazione dell’Iva sugli acquisti, pertanto, se
vengono rispettati i requisiti sopra descritti le cessioni si considerano fuori campo Iva anche
se è stata operata la detrazione dell’imposta sui rispettivi acquisti.
FONTE: www.ecnews.it