Mancato recapito raccomandata, la notifica si intende eseguita se ??

Lunedì 16 gennaio 2017

La regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancato recapito della raccomandata all´indirizzo del destinatario, è quella secondo cui la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell´avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con Sentenza 14 dicembre 2016 n. 25791, con cui è stata cassata una Sentenza del Tribunale di Catania. La questione Il pronunciamento della Corte di Cassazione ha tratto origine dalla domanda con la quale una condomina aveva impugnato davanti alla sezione distaccata di Acireale (Tribunale di Catania) una delibera condominiale. Costituendosi in giudizio, il Condominio aveva eccepito la tardività dell´impugnazione, ed a tale tesi aveva poi aderito il Collegio che, con sentenza del 2013 aveva dichiarato la ricorrente decaduta dal diritto di impugnazione della delibera per tardiva proposizione. Per giungere a tale soluzione, il primo giudice - con statuizione poi confermata dal giudice d´appello - aveva osservato che il verbale della seduta era stato spedito all´indirizzo della condomina attrice il 22 luglio 2010 con lettera raccomandata, di cui l´addetto postale aveva tentato il recapito il successivo 23 luglio, e che il ricorso era stato pertanto proposto oltre il termine di trenta giorni da quello in cui il plico contenente il verbale era giunto all´indirizzo della condomina, non potendosi considerare, come dies a quo per l´impugnativa della deliberazione, il momento in cui il plico era stato ritirato in ufficio. Per la cassazione della sentenza, l´originaria attrice aveva proposto ricorso in Cassazione. La decisione della Suprema Corte La Sezione ha accolto il ricorso ritenendo fondati il secondo, il terzo e il quarto motivo. Con il secondo, la ricorrente aveva lamentato violazione ed erronea applicazione dell´art. 1137 c.c., in quanto, a proprio avviso, la decorrenza del dies a quo per l´impugnazione delle deliberazioni dell´assemblea del condominio doveva farsi coincidere con la data data in cui essa aveva provveduto a ritirare il plico presso l´Ufficio che lo aveva ricevuto in deposito dopo il tentativo di consegna; con il terzo, violazione ed erronea applicazione dell´art. 1137 c.c., sotto altro profilo ed erronea interpretazione circa la natura del termine di trenta giorni ivi previsto a pena di decadenza per proporre l´impugnazione; con il quarto, violazione ed erronea applicazione degli articoli 2697 e 2727 c.c. in correlazione con l´art. 1335 c.c., e degli articoli 115 e 116 c.p.c.. La Corte ha sottoposto le doglianze di cui sopra ad un esame congiunto e, come anticipato, le ha ritenute fondate. Pacifico che - ai sensi dell´art. 1137 c.c., - il termine di trenta giorni per impugnare le delibere assembleari decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti e "dalla data di comunicazione per gli assenti", il problema che la Corte si è posta è quale sia la data di decorrenza del dies a quo nel caso di comunicazioni trasmesse ai condomini assenti alla seduta. In tal senso, ha rilevato che la prova dell´avvenuto recapito della lettera raccomandata contenente il verbale dell´assemblea condominiale all´indirizzo del condomino assente all´adunanza comporta l´insorgenza della presunzione "iuris tantum" di conoscenza, in capo al destinatario, posta dall´art. 1335 c.c., e quindi la decorrenza del "dies a quo" per l´impugnazione della deliberazione, ai sensi dell´art. 1137 c.c. (cfr. Sez. 6-2, Sentenza n. 22240 del 27/09/2013). Il principio di carattere generale enunciato nella predetta decisione è sicuramente condivisibile ove lo si colleghi effettivamente "all´avvenuto recapito dell´atto all´indirizzo del condomino assente", ma il problema sorge quando l´atto non venga di fatto recapitato all´indirizzo ma venga compiuto solo un tentativo di recapito stante l´assenza del destinatario o delle persone abilitate alla ricezione: in tale ipotesi non è possibile - ha affermato la Suprema Corte - estendere alla fattispecie la suddetta regola. Proprio la circostanza - pacifica - dell´assenza del destinatario impedisce quindi, secondo la Corte, di ritener presente il presupposto essenziale per l´applicabilità della presunzione di conoscenza posta dall´art. 1335 c.c., cioè l´arrivo dell´atto all´indirizzo del destinatario. Da qui, la questione di diritto, che consiste nello stabilire quando, in caso di spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e di mancato reperimento del destinatario da parte dell´agente postale, possa ritenersi avvenuta "la comunicazione" da cui l´art. 1137 c.c., fa decorrere il termine di trenta giorni prescritto, sotto pena di decadenza, per l´impugnazione. Data la mancanza di una disposizione espressa, il principio di effettiva conoscenza non consente di ancorare il momento di perfezionamento della comunicazione all´esecuzione di un adempimento - il rilascio dell´avviso di giacenza - quando sia certo che il destinatario dell´atto incolpevolmente non ne abbia conoscenza. In tali casi, l´applicazione della presunzione di conoscenza degli atti recettizi posta dall´art. 1335 c.c., risulta in contrasto con l´art. 24 Cost. e non può quindi essere utilmente invocata. Per converso - ha però osservato la Corte - non appare convincente la soluzione, proposta dalla ricorrente, di ancorare in ogni caso il momento del perfezionamento della comunicazione al ritiro dell´atto presso l´Ufficio postale. In tal modo, infatti, si rimetterebbe al mero arbitrio del destinatario la scelta del momento da cui far decorrere il termine di impugnazione dell´atto comunicato. Inoltre, il bilanciamento tra l´interesse del notificante e quello del notificatario (nel nostro caso tra l´autore della comunicazione e il destinatario della stessa) non consente di comprimere l´interesse del primo al punto da consentire al destinatario dell´atto di porre nel nulla gli effetti della comunicazione omettendo di recarsi a ritirare l´atto presso l´ufficio postale. Ecco quindi le conclusioni: applicare analogicamente della regola dettata nella L. n. 890 del 2002, art. 8, comma 4, secondo cui "la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore"; ma dato che nella fattispecie non si prevede la spedizione di una raccomandata contenente l´avviso di giacenza, ma soltanto, all´art. 25, il "rilascio dell´avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancato recapito della raccomandata all´indirizzo del destinatario è quella che la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell´avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

 FONTE:SITO AVVOCATIRANDOGURRERI

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