Mercoledì 3 agosto 2016
Obbligo di garanzia per i rimborsi IVA ai soggetti che hanno avviato l'attività d'impresa da meno di 2 anni, a chiarirlo la Circolare 33/E dell'Agenzia delle Entrate
Venerdì 22 luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 33/E sulle modifiche introdotte al rimborso IVA nel 2015 dai decreti legislativi n. 156/2015 e 158/2015.
Dall'art. 38-bis del testo unico IVA (D.P.R 633/72) per rendere più semplici e rapide le procedure di rimborso IVA, è stato eliminato l’obbligo di presentazione della garanzia, tranne per queste due ipotesi:
i rimborsi di importo superiore ad euro 15.000 chiesti da soggetti in attività d’impresa da meno di due anni - diversi dalle start-up di cui al DL 179/2012;
i rimborsi di importo superiore ad euro 15.000 risultanti all’atto della cessazione dell’attività.
In particolare in riferimento al soggetto che esercita l’attività di impresa da meno di 24 mesi è stato chiarito che:
per esercizio dell’attività di impresa si intende l’effettivo svolgimento dell’attività stessa, che ha inizio con la prima operazione effettuata e non con la sola apertura della partita Iva. L'effettivo esercizio d’impresa può essere desunto anche
dagli investimenti realizzati,
dai lavori eseguiti,
dai contratti, aventi data certa, stipulati,
dalle operazioni passive effettuate in funzione di future operazioni attive.
il termine temporale di due anni è riferito ai due anni antecedenti la data di richiesta del rimborso annuale o trimestrale.
Fonte: Fisco e Tasse