Rimborsi IVA: garanzia per chi ha l'attività da meno di 2 anni

Mercoledì 3 agosto 2016 

Obbligo di garanzia per i rimborsi IVA ai soggetti che hanno avviato l'attività d'impresa da meno di 2 anni, a chiarirlo la Circolare 33/E dell'Agenzia delle Entrate
Venerdì 22 luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 33/E sulle modifiche introdotte al rimborso IVA nel 2015 dai decreti legislativi n. 156/2015 e 158/2015. Dall'art. 38-bis del testo unico IVA (D.P.R 633/72) per rendere più semplici e rapide le procedure di rimborso IVA, è stato eliminato l’obbligo di presentazione della garanzia, tranne per queste due ipotesi: i rimborsi di importo superiore ad euro 15.000 chiesti da soggetti in attività d’impresa da meno di due anni - diversi dalle start-up di cui al DL 179/2012; i rimborsi di importo superiore ad euro 15.000 risultanti all’atto della cessazione dell’attività. In particolare in riferimento al soggetto che esercita l’attività di impresa da meno di 24 mesi è stato chiarito che: per esercizio dell’attività di impresa si intende l’effettivo svolgimento dell’attività stessa, che ha inizio con la prima operazione effettuata e non con la sola apertura della partita Iva. L'effettivo esercizio d’impresa può essere desunto anche ​dagli investimenti realizzati, dai lavori eseguiti, dai contratti, aventi data certa, stipulati, dalle operazioni passive effettuate in funzione di future operazioni attive. il termine temporale di due anni è riferito ai due anni antecedenti la data di richiesta del rimborso annuale o trimestrale.​

 Fonte: Fisco e Tasse

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