Martedì 7 giugno 2016
Pronti i codici tributo per versare le somme dovute a titolo di recupero dell’Ires da parte dei contribuenti decaduti dai benefici per investimenti in start up innovative
I contribuenti che hanno aderito al consolidato o al regime di trasparenza fiscale e che, successivamente alla fruizione del beneficio previsto per chi investe in start up innovative, sono decaduti dalle agevolazioni, devono utilizzare, per versare le somme dovute a titolo di recupero dell’Ires e dell’addizionale Ires per il settore petrolifero e gas, rispettivamente, i codici tributo “2016” e “2017”. A stabilirlo è stata la Risoluzione n. 44/E del 30 maggio 2016.
Si ricorda che, secondo quanto previsto dal D.M. 25 febbraio 2016, è prevista la perdita dei benefici se, entro tre anni dalla data dell’investimento, si verifica:
la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
la riduzione di capitale;
il recesso o l’esclusione degli investitori;
la perdita di uno dei requisiti che caratterizzano le start-up, elencati nell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 179/2012.Fonte: Fisco Oggi da www.fiscoetasse.com