Omessa dichiarazione Iva: credito “salvo” ma non si può compensare

Giovedì 16 giugno 2016 

Il credito Iva relativo a un’annualità d’imposta della quale si è omessa la dichiarazione non può essere disconosciuto se risulta da registri Iva e dalle liquidazioni periodiche e non è contestato nel suo ammontare, non può essere però usato in compensazione, mancando il requisito della continuità temporale tra i periodi di imposta, interrotta dal mancato riporto.
Questo è quanto ha stabilito la Ctr Lombardia, con la sentenza n. 1721/44/2016 (presidente Proietto, relatore Colavolpe). Una Srl che non aveva presentato la dichiarazione Iva riporta una somma come credito dell’anno precedente nella dichiarazione dell’anno successivo e lo compensa. L’amministrazione disconosce il credito, annulla le compensazioni effettuate e iscrive a ruolo l’imposta con interessi e sanzioni. Il contribuente presenta ricorso sostenendo che il credito Iva maturato nell’anno in cui la dichiarazione è stata omessa non viene perso, se emerge dai registri Iva e dalle liquidazioni periodiche e, quindi, la somma può essere compensata nell’anno successivo e le sanzioni non devono essere irrogate. Nel resistere l’amministrazione ha rilevato che ci sono due norme sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva che permettono di correggere gli errori nel riporto delle eccedenze d’imposta risultanti dalla dichiarazione annuale e dalle precedenti dichiarazioni, evidenziando che la circolare 21/E del 2013 sanziona per indebito utilizzo la compensazione del credito Iva riferito a un’annualità in cui è stata omessa la dichiarazione non potendosi riportare a nuovo. La Ctp fa propria la tesi della contribuente ma l’amministrazione ricorre in appello e la Ctr riforma parzialmente la sentenza impugnata per i seguenti motivi: il credito Iva riguardante l’annualità d’imposta per la quale risulta omessa la dichiarazione, va riconosciuto dall’amministrazione se risulta dai registri Iva e dalle liquidazioni periodiche e se non è stato contestato il suo ammontare; la mancata ricezione del modello Iva dell’anno precedente legittima l’amministrazione a sanzionare l’eventuale parte del credito Iva oggetto di compensazione ma non a disconoscere a favore del contribuente l’integrale spettanza del credito Iva dell’anno precedente; è invece preclusa la compensazione del credito Iva riguardante un’annualità d’imposta per la quale la dichiarazione risulta omessa, alla luce dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il credito d’imposta esposto nella dichiarazione da considerare omessa non può essere riportato nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno successivo, ostando all’utilizzo in detrazione di detto credito il principio della continuità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, Dpr 633/72 l’operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario» (Cassazione 15651/2014 e 1845/2014).

 Fonte: IL TUO TRIBUTARISTA DA ilsole24ore

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