E’ nulla la cartella di pagamento per controllo formale non preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo medesimo.

Giovedì 11 febbraio 2016

L’Ordinanza 29 gennaio 2016 n. 1813 della Corte di Cassazione si occupa della questione relativa alla mancata emissione dell’esito del controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73 con invio al contribuente, direttamente, della cartella di pagamento.
La questione viene posta in parallelo con la vicenda del mancato invio del preavviso di irregolarità nel caso di errori materiali e di calcolo e con il rapporto di questa fattispecie con lo Statuto del Contribuente e segnatamente con la regola esposta nell’articolo 6, quinto comma, della L. 212/2000. Norma secondo la quale, lo ricordiamo per comodità, “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta”. Secondo la Corte le due fattispecie non coincidono essendo quella del 36-bis una liquidazione per mero ricalcolo e quella del 36-ter una verifica cartolare più complessa che necessita di una “interlocuzione” tra ufficio e contribuente. Pena la nullità della cartella emessa in deroga alle regole predette. Letteralmente: “Nella specifica materia è, invero, di recente intervenuta questa Corte con sentenza n. 15311/2014, ha statuito che, in tema di imposte sui redditi, la cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36-bis dello stesso decreto, che avviene all’esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l’eventuale omissione non incide sull’esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità”. 
fonte: il tributo

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