Giovedì 11 febbraio 2016
L’Ordinanza 29 gennaio 2016 n. 1813 della Corte di Cassazione si occupa della questione relativa alla mancata emissione dell’esito del controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73 con invio al contribuente, direttamente, della cartella di pagamento.
La questione viene posta in parallelo con la vicenda del mancato invio del preavviso di irregolarità nel caso di errori materiali e di calcolo e con il rapporto di questa fattispecie con lo Statuto del Contribuente e segnatamente con la regola esposta nell’articolo 6, quinto comma, della L. 212/2000. Norma secondo la quale, lo ricordiamo per comodità, “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta”.
Secondo la Corte le due fattispecie non coincidono essendo quella del 36-bis una liquidazione per mero ricalcolo e quella del 36-ter una verifica cartolare più complessa che necessita di una “interlocuzione” tra ufficio e contribuente. Pena la nullità della cartella emessa in deroga alle regole predette.
Letteralmente: “Nella specifica materia è, invero, di recente intervenuta questa Corte con sentenza n. 15311/2014, ha statuito che, in tema di imposte sui redditi, la cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36-bis dello stesso decreto, che avviene all’esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l’eventuale omissione non incide sull’esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità”.
fonte: il tributo