Giovedì 21 Gennaio 2016
L’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità ed i termini di fruizione del credito d’imposta a favore delle imprese alberghiere
Con il provvedimento prot. n. 2016/6743 del 14 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità ed i termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, a favore delle imprese alberghiere ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 maggio 2015.
In particolare, l’art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 riconosce un credito d’imposta a vantaggio delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012. Con il decreto 7 maggio 2015 sono state adottate le disposizioni applicative della predetta misura agevolativa.
Nello specifico, l’art. 5 del citato D.M. 7 maggio 2015 nel disciplinare la procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta in parola, prevede, al comma 6, che lo stesso è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta
Il credito d’imposta in parola, come detto, è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sarà istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
Procedura di controllo automatizzato
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l’importo concesso a ciascuna di esse.
Con le stesse modalità telematiche, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all’Agenzia delle Entrate le variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, nonché le revoche dei crediti già concessi, entro 15 giorni da quando il citato Ministero ha conoscenza dell’evento che ha determinato la variazione o la revoca. In tali casi, il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni e delle revoche da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo all’Agenzia delle Entrate.
Per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati comunicati, effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
fonte:lavorofisco.it