Stabilita’ 2016: proroga dell’esonero contributivo per le assunzioni

Martedì 03 Novembre 2015

Nella legge di stabilità 2016 viene prorogato lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato ma con alcune limitazioni  

L’art. 11 della legge di Stabilità 2016 prevede la proroga, per l’anno 2016, ossia dal 1° dicembre 2016 al 31 dicembre 2016, dell’esonero contributivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato. Tale esonero riguarda tutti i datori di lavoro privati (escluso settore agricolo) e la durata della decontribuzione è di massimo 24 mesi, attraverso l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso premi e contributi Inail). Però, il limite massimo dell’esonero è di 3.250 euro annui (massimo 6.500 euro nel biennio). 
 Sono esclusi: 
  •  contratto di apprendistato, 
  • contratto di lavoro domestico, 
  • lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, lavoratori per i quali il beneficio (sia nel 2015 che nel 2016), sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato, 
  • lavoratori che nei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge (presumibilmente ottobre, novembre e dicembre 2015) avevano in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro che vuole usufruire dello sgravio (considerando anche società controllate o collegate), 
  • non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. 


Fonte: Fisco e Tasse

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