Giovedì 05 Novembre 2015 di Erario Anna Eleonora
Il bonus digitalizzazione servizi ricettivi va utilizzato in compensazione in F24, da presentare solo attraverso i servizi telematici delle Entrate
Con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 12.02.2015, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso al credito d'imposta in favore degli esercizi ricettivi che investono nella digitalizzazione della struttura nei periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016.
Il bonus, esteso anche alle agenzie di viaggi ed ai tour operators specializzati nel turismo "incoming", era stato previsto dal Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014), lo stesso decreto che ha introdotto il più famoso "Artbonus".
Il credito d'imposta è pari al 30% dei costi sostenuti, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, ed è riconosciuto fino ad un massimo di 12.500 euro e comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
La domanda andava presentata dal 13 al 24 luglio 2015.
Ora, con provvedimento delle Entrate del 14 ottobre scorso, sono state definite le modalità di utilizzo del credito d'imposta e, con la Risoluzione n. 85/E/2015 pubblicata lo stesso giorno, è stato istituito il relativo codice tributo.
Bonus digitalizzazione: le imprese interessate
Le imprese del settore turismo interessate dal credito d'imposta per la digitalizzazione introdotto dal Decreto cultura e turismo sono, come definito dal D.M. 12.02.2015, quelle che svolgono attività rientranti nella Divisione 55 (Alloggio) della classificazione ATECO 2007.
Sono, inoltre, interessati le agenzie di viaggi ed i tour operators specializzati nel turismo "incoming", appartenenti rispettivamente alla divisione 79.11.00 e 79.12.00 della classificazione ATECO 2007 qualora, applicando lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2012 e successive modificazioni, risultino appartenere, per l’anno finanziario per il quale chiedono il credito d’imposta, al cluster 10 "Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming", o al cluster 11 "Agenzie specializzate in turismo incoming", di cui all’allegato 15 annesso al predetto Decreto. A tali imprese è riservato non più del 10% degli stanziamenti annui disponibili.
Nel dettaglio, i soggetti interessati dal bonus in esame sono i seguenti:
IMPRESE CHE POSSONO FRUIRE DEL BONUS DIGITALIZZAZIONE
Bonus digitalizzazione: le spese agevolabiliESERCIZI RICETTIVI SINGOLI Struttura alberghiera aperta al pubblico con almeno 7 camere(alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, marina resort, ecc.) Struttura extra-alberghiera (affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast; rifugi montani, ecc.) ESERCIZI RICETTIVI AGGREGATI CON SERVIZI EXTRA-RICETTIVI o ANCILLARI Consorzi, reti d’impresa, o enti similari, di esercizio ricettivo singolo con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe. In questo caso, il destinatario dell’agevolazione fiscale è l’esercizio ricettivo singolo componente l’aggregazione AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATORS SPECIALIZZATI NEL TURISMO "INCOMING" (max 10% delle risorse stanziate) Codice ATECO 2007 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio Codice ATECO 2007 79.12.00 Attività dei tour operator
Per fruire del credito d'imposta previsto dal Decreto cultura e turismo, gli interventi volti alla digitalizzazione della struttura ricettiva / agenzia di viaggi e tour operators devono riguardare:
INTERVENTI AGEVOLABILI
TIPO DI SPESE connesse agli interventi Impianti wi-fi (per mettere a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download) acquisto e installazione di modem/router; dotazione di hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale); SITI WEB OTTIMIZZATI PER IL SISTEMA MOBILE acquisto di software e applicazioni; programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali acquisto software; acquisto hardware (server, hard disk); SPAZI PROMOZIONALI E PUBBLICITA' contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line; SERVIZI DI CONSULENZA PER LA COMUNICAZIONE ED IL MARKETING DIGITALE contratto di fornitura di prestazioni e di servizi; STRUMENTI PER LA PROMOZIONE DIGITALE DI PROPOSTE E OFFERTE PER L'OSPITALITA' DI PERSONE CON DISABILITA' contratto di fornitura di prestazioni e di servizi; acquisto di software; FORMAZIONE DEL TITOLARE E DEL PERSONALE contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).
Le singole voci di spesa sono agevolabili ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese eleggibili é, in ogni caso, limitato alla somma di € 41.666 per ciascun soggetto ammesso al beneficio, che, di conseguenza, potrà usufruire di un credito d'imposta complessivo massimo pari a € 12.500 (= 30% di € 41.666).
Le spese per interventi di digitalizzazione ammesse all'agevolazione prevista dall'art. 9 del D.L. n. 83/2014 sono quelle sostenute nei periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016.
Per determinare con correttezza il periodo di sostenimento della spesa, occorre fare riferimento all'art. 109 del TUIR (criterio di competenza).
L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Bonus digitalizzazione: come richiederlo
Le imprese interessate al credito d’imposta previsto dall'art. 9 del D.L. n. 83/2014 devono presentare apposita domanda al Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) per via telematica, secondo le modalità definite dal Ministero stesso e pubblicate su proprio sito.
In particolare, per il periodo d'imposta 2014 (effetto in UNICO 2015), l'istanza deve essere presentata in via telematica, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti
https://procedimenti.beniculturali.gov.it, dalle ore 10:00 del 13 luglio 2015 alle ore 12:00 del 24 luglio 2015 (previa registrazione del legale rappresentante al Portale).
Come previsto dal Decreto attuativo, lo scorso 25 settembre 2015 (60 giorni dal termine di presentazione delle domande), il Mibact, effettuate le opportune verifiche, ha pubblicato nel proprio sito l'elenco delle domande ammesse, comunicando alle imprese il riconoscimento dell'agevolazione e l'importo del credito effettivamente spettante.
Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Se la documentazione contiene elementi non veritieri o è incompleta, il diritto al credito d’imposta è revocato. Lo stesso accade in caso di accertata insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi. Per l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Bonus digitalizzazione: modalità di utilizzo del credito d'imposta e codice tributo
Come già previsto dal Decreto attuativo del 12.02.2015,Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è concesso ed è utilizzabile in compensazione in F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Analogamente, si avrà lo scarto dell'operazione di versamento nel caso in cui l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione ecceda l'importo riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Con il Provvedimento del 14 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di fruizione del credito d'imposta in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell'importo complessivamente concesso dal Mibact.
A tal fine, il provvedimento stabilisce che l’Agenzia delle entrate, alla quale il Mibact trasmette telematicamente i dati identificativi di ciascun beneficiario e l'importo del credito concesso, insieme alla eventuali variazioni o revoche, effettua controlli automatizzati per ciascun modello F24 ricevuto, in modo da verificare che:
l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del credito complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati;
l'impresa rientri effettivamente nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio.
Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato ed i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati. Allo stesso modo, si avrà lo scarto dell'operazione di versamento nel caso in cui l'impresa non risulti rientrare nell'elenco delle imprese ammesse.
Infine, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, con Risoluzione n. 85/E sempre del 14 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:
Come di consueto, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione se non spettante, nella colonna “importi a debito versati”.
“Tax credit digitalizzazione esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator – art. 9 del D.L. n. 83/2014”
Il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA” (2014, per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2014).
fonte: fiscoetasse.com