giovedì 8 ottobre 2015 di Luigi Ferrajoli
Uno dei temi più cari agli addetti ai lavori in questi mesi autunnali è sicuramente quello della
procedura di collaborazione volontaria prevista dalla L. n. 186/2014,
i cui termini per l’adesione
sono stati prorogati – il giorno prima della scadenza – al 30 novembre 2015.
Tra le problematiche connesse all’adesione alla procedura di autodenuncia delle attività
illecitamente detenute all’estero – e sicuramente oggetto di futuri contenziosi - vi è anche
quella inerente l’emersione di trasferimenti di ricchezza non formalizzati in atti scritti, che
perseguono le stesse finalità delle donazioni, quali rinunce a crediti, elargizioni di denaro
contante prelevato dai conti esteri, eccetera, comunemente definiti quali “liberalità indirette”,
effettuati nei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione.
Il tema è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.30/E dell’11.08.2015 con
la quale viene precisato quale comportamento deve seguire il contribuente in caso di
emersione di liberalità indirette. L’Agenzia delle Entrate rammenta innanzitutto che con
l’art.69 della L. n.342/2000 erano state previste modifiche alle disposizioni contenute nel testo
unico concernente le imposte di donazione e successione (TUS), tra cui anche un particolare
trattamento per le liberalità indirette. Infatti, il comma 3 dell’art.56-bis del citato testo unico
stabiliva che le liberalità indirette potevano essere registrate volontariamente ed in tale caso
l’imposta dovuta era determinata sulla base delle aliquote indicate nell’art.56 (3%, 5% e 7%).
Il quadro normativo di riferimento è stato poi modificato dall’art.2, commi da 47 a 53, del D.L.
n.262/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n.286/06.
Il predetto comma 47 dell’articolo 2 D.L. n.262/2006 così dispone: “E’ istituita l’imposta sulle
successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a
titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo
quanto previsto dai commi da 48 a 54”.
Il comma 50 dell’articolo 2 citato prevede inoltre che “Per quanto non disposto dai commi da
47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo
unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24
ottobre 2001”.
L’Agenzia delle Entrate precisa quindi che le liberalità indirette sono da ritenersi imponibili
anche nell’ambito della “nuova” imposta. Secondo la tesi dell’Agenzia, infatti, il legislatore, in
base al combinato disposto degli artt.1 del TUS e 2, comma 47, del D.L. n.262/2006,
attribuendo rilevanza fiscale ai fini della predetta imposta anche ai “trasferimenti di beni e
diritti ... a titolo gratuito”, avrebbe ricompreso nell’ambito applicativo della imposta sulle
successioni e donazioni ogni forma di liberalità tra vivi, compresa quella indiretta.
L’imposta, ai sensi del citato art.1, comma 4-bis, non deve essere comunque applicata nei casi
di donazioni o altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di
diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista
l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale o dell’imposta sul valore
aggiunto.
A seguito delle modifiche introdotte dal già citato D.L. n.26/2006, il disposto dell’art.56-bis,
rimasto immutato nella sua formulazione, deve tuttavia essere armonizzato con le nuove
disposizioni: in sostanza, l’art.56-bis, comma 1 deve essere ora inteso nel senso che le liberalità
diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore
di residenti sono accertate e sottoposte ad imposta se ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni:
- in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di
procedimenti diretti all’accertamento di tributi;
- se siano di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (€ 1.000.000 per coniuge e parenti
in linea retta, € 1.500.000 per minori e portatori di handicap, € 100.000 per fratelli e
sorelle); nei casi in cui la norma vigente non prevede franchigie l’imposta si applica a
prescindere dall’importo della donazione.
Per le fattispecie di liberalità imponibili ai sensi dell’art.56-bis, comma 1, si applica l’aliquota
dell’8%, che costituisce oggi la percentuale massima prevista dalla legge.
Alla luce dell’excursus normativo svolto nel documento in commento, l’Agenzia delle Entrate
chiarisce che il contribuente, con la regolarizzazione delle attività estere, può fornire le
informazioni utili all’accertamento delle imposte in questione in sede di procedura di
collaborazione volontaria.
fonte: www.ecnews.it