Sabato 31 ottobre 2015 di Bonello Dott. Andrea
Come funziona e quali sono i vantaggi del super ammortamento,
la maggiorazione della deduzione ai fini della determinazione dell’Ires e dell’Irpef, prevista dalla Legge di Stabilità 2016 volta a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi
Tra le varie anticipazioni riguardanti la Legge di Stabilità 2016, sta suscitando molto interesse la disposizione relativa ai “super ammortamenti” attualmente contenuta nell’art. 8 della bozza del Disegno di Legge.
Cosa prevede la norma
La norma prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti titolari di reddito d’impresa e i soggetti esercenti arti e professioni che, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento.
Sostanzialmente, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140.
Da tenere presente inoltre che, per quanto riguarda i veicoli, il costo d’acquisto è deducibile secondo la disciplina fissata dall’art. 164 del TUIR.
Un altro punto molto importante è che i “super-ammortamenti al 140%” agevoleranno anche gli investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015, purché la consegna o la spedizione avvengano a partire da questa data.
Inoltre per sfruttare al massimo il beneficio fiscale i beni strumentali non dovranno essere venduti prima della fine del periodo di ammortamento.
Per la costruzione del piano di ammortamento fiscale con l’agevolazione del “super ammortamento” prevista dalla Legge di Stabilità 2016, abbiamo elaborato un pratico foglio di calcolo in excel "Super ammortamento (excel)" in vendita sul Business Center.
Andiamo ora ad analizzare quali sono i punti principali della nuova disciplina
Beni nuovi (o mai usati)
L’agevolazione interessa tutti i beni strumentali, esclusi i fabbricati e le costruzioni, i beni a più lunga vita utile con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e alcuni beni indicati nell’allegato alla norma di riferimento.
N.B: Il beneficio non compete per i beni immateriali e per i beni usati.
Il criterio della consegna
Ai fini dell’agevolazione rilevano gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale considerato, ovvero dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, e a tal fine dovrebbero valere i criteri generali del TUIR e, quindi, la data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale).
Come indicato in precedenza, il beneficio consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione del 40%, con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria.
Costo extra per le auto
Il beneficio riguarda anche i mezzi di trasporto non esclusivamente utilizzati nell’esercizio di impresa (autovetture, motocicli e ciclomotori).
La relazione illustrativa chiarisce che ad esempio, il limite del costo fiscale delle auto (18.075,99 euro) è incrementato nella stessa misura del 40% e, quindi, è innalzato a 25.306,38 euro. L’incremento del limite non riguarda le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, infatti, la norma richiama soltanto la lettera b) dell’articolo 164 (e non anche la lettera b-bis).
Resta invece immutata la percentuale di deducibilità del 20% e dell’80% per agenti e rappresentanti. Questa previsione è coerente con la finalità di tale percentuale che è quella di forfettizzare l’inerenza e nulla ha a che fare con la finalità dell’agevolazione.
La vendita anticipata
In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento, nel determinare la plusvalenza/minusvalenza non si potrà tenere conto della maggiorazione del 40 per cento.
Ciò sta a significare che nel calcolare la differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest’ultimo andrà computato come se il beneficio non fosse esistito, fermo restando le quote di ammortamento già dedotte.
fonte: fiscoetasse.com