Separazione e divorzio, come funziona la procedura semplificata

DIRITTO CIVILE - DI FAMIGLIA


Giovedì 22 ottobre 2015 di Miriam Polini, avvocato 

I coniugi possono presentare domanda di separazione o divorzio davanti all'ufficiale di stato civile soltanto se non ci sono figli minori, o anche maggiorenni ma non autosufficienti dal punto di vista economico o portatori di handicap grave.
In questi casi però si può comunque evitare il tribunale e andare davanti a un avvocato Tribunali addio (o quasi) per le separazioni e i divorzi. Con o senza figli, infatti, è ora possibile fare tutto davanti all’ufficiale di stato civile purché però non ci siano figli oppure davanti all’avvocato. Le novità sono diventate operative in seguito all’entrata in vigore del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” convertito con Legge 10 novembre 2014, n. 162 (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84). Ma quando si può andare davanti all’ufficiale di stato civile? E quando invece davanti all’avvocato? Ecco le condizioni previste per le due procedure semplificate.

 Separazioni e divorzi davanti all’ufficiale di stato civile 

L’art. 12 del decreto legge n. 132/2014 prevede, a decorrere dal 11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un avvocato è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile non prima di un mese dalla stipula dell’accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio, ovvero 12 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di separazione "giudiziale", abbreviati a sei mesi in caso di separazione "consensuale", oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio, cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio o trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero o residenza di uno dei coniugi. All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 per ogni foglio ai sensi dell’articolo 4, della tabella allegato A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. 

 Separazioni e divorzi davanti all’avvocato 

Il decreto legge prevede all’art. 6 la Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio cioè 12 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di separazione "giudiziale", abbreviati a sei mesi in caso di separazione "consensuale", oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970. La procedura è possibile anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, trasferimenti immobiliari, assegni e case coniugali. La novità è che non sarà necessario finire in Tribunale, ma si risolverà tutto nello studio del legale con un controllo da parte della Procura della Repubblica che potrà trasmettere gli atti al Tribunale se l'accordo conterrà clausole anomale o contrarie ai diritti e agli interessi dei figli, siano essi minorenni, portatori di handicap o maggiorenni non ancora autosufficienti dal punto di vista economico. In tal caso il Tribunale convocherà la coppia davanti a sé come è sempre stato e saranno rimesse in discussione alcune delle clausole che non appaiono congrue. Le persone interessate ad adottare questa nuova procedura devono rivolgersi agli avvocati per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti ma è necessario separarsi consensualmente. Nei divorzi, anche consensuali, sono obbligatori, invece, due avvocati. L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione ai Comuni competenti. Se i coniugi non condividono la decisione di separarsi o non sono d'accordo sulle condizioni, dovranno adire il Tribunale, secondo le regole già in vigore per la separazione e il divorzio giudiziale.
  fonte:   web

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