L’avvocato potrà dirsi “specializzato”, un attributo che sino a ieri era bandito dai C.V. dei legali
perché considerato non pertinente alla professione e, quindi, non deontologico. Invece, il ministro della Giustizia ha firmato il regolamento che istituisce e disciplina il conseguimento e la conservazione del titolo di “specialista”, attuando così una delle norme più attese della riforma dell’ordinamento forense. Ora il provvedimento attende solo di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Le aree di specializzazione per gli avvocati Le aree di specializzazione previste per gli avvocati sono 18: – diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori; – diritto agrario; – diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio; – diritto dell’ambiente; – diritto industriale e delle proprietà intellettuali; – diritto commerciale, della concorrenza e societario; – diritto successorio; – diritto dell’esecuzione forzata; – diritto fallimentare e delle procedure concorsuali; – diritto bancario e finanziario; – diritto tributario, fiscale e doganale; – diritto della navigazione e dei trasporti; – diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale; – diritto dell’Unione europea; – diritto internazionale; – diritto penale; – diritto amministrativo; – diritto dell’informatica.
L’avvocato potrà ottenere il titolo di specialista in non più di due settori.
La scelta non è definitiva: infatti, quand’anche si sia già ottenuto il titolo di specialista per due materie, si può presentare domanda per un nuovo titolo di specializzazione rinunciando a uno di quelli già ottenuti.
Il suddetto elenco potrà essere modificato o aggiornato dal Ministero della Giustizia.
Come ottenere il titolo di specialista
L’avvocato dovrà presentare domanda all’Ordine di appartenenza che la trasmette al Cnf.
Condizioni per ottenere il titolo di specialista
Il titolo viene riconosciuto all’avvocato che si trovi in una delle due seguenti condizioni:
– comprovata esperienza
L’avvocato deve aver maturato un’anzianità di iscrizione all’Albo di almeno 8 anni.
Inoltre deve aver esercitato negli ultimi 5 anni “in modo assiduo, prevalente e continuativo, attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione”, il che significa che, nei 5 anni precedenti, deve avere ricevuto almeno 15 incarichi professionali annui rilevanti in quella materia.
Nel caso di domanda fondata su comprovata esperienza, il Cnf convoca l’istante per sottoporlo a un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione.
Il Cnf non può rigettare la domanda senza prima aver sentito l’istante;
– frequentazione dei corsi di specializzazione
In alternativa alla dimostrazione della comprovata esperienza, l’avvocato deve avere, negli ultimi 5 anni, frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione;
– requisiti morali
In entrambi i due suddetti casi l’avvocato non deve aver riportato negli ultimi 3 anni una sanzione disciplinare definitiva né aver subito negli ultimi 2 anni la revoca del titolo.
Quali sono i corsi di specializzazione
I percorsi formativi sono predisposti in ambito universitario, con programmi definiti da una commissione istituita al ministero della Giustizia; tocca al Consiglio nazionale forense la firma di convenzioni con le università finalizzate alla formazione specialistica.
I corsi dovranno avere durata almeno biennale una didattica non inferiore a 200 ore; previsto anche un obbligo di frequenza per almeno l’80% della durata.
Fase transitoria
Viene prevista una fase transitoria che prevede il conferimento del titolo, ma dopo il superamento di una prova orale e di una scritta, anche a favore di chi ha ottenuto nel periodo 2011-2015 un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica.
Come mantenere il titolo di specialista
L’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione nel relativo elenco, dichiara e documenta al COA di appartenenza, l’adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore delle specializzazioni.
Saranno poi promossi dal Cnf dei corsi di aggiornamento professionale specialistico a cui l’avvocato dovrà necessariamente partecipare. In particolare il legale dovrà dimostrare di aver partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.
Il titolo di specialista può essere mantenuto anche dimostrando di aver esercitato nel triennio di riferimento, in modo assiduo, prevalente e continuativo, attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato, nel triennio, incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità almeno pari a 15 per anno. Non si tiene però conto delle pratiche legali che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attività difensiva.
Cause di revoca del titolo di specialista
Tra le cause di perdita del titolo di specialista vi è
– l’irrogazione di sanzione disciplinare definitiva diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale
– il mancato adempimento degli obblighi di formazione continua o dell’obbligo di deposito nei termini della documentazione.
Reazioni
Per i penalisti il varo delle misure sulla specializzazione costituisce l’esito finale di un percorso da tempo rivendicato. «Sono oltre dieci anni – ricorda l’Unione delle camere penali – che ci battiamo, indefessamente ed alacremente, per garantire alla società un avvocato qualificato e deontologicamente attrezzato, un avvocato consapevole del ruolo di garante dei diritti delle persone, un avvocato in grado di imporre il rispetto delle regole del gioco. Non è stato facile, in un momento di grave crisi dell’avvocatura, convincere la politica e prima ancora l’avvocatura medesima che il tempo dell’avvocato “che sa fare tutto” è ormai finito e che sarebbe stato anzi dannoso protrarne la sopravvivenza; non è stato facile, ma ce l’abbiamo fatta».
Il presidente dell’Organismo unitario dell’avvocatura però avverte: “Per quanto accogliamo con favore l’idea di una commissione ad hoc istituita presso il ministero della giustizia con il colpito specifico di supervedere ai corsi di specializzazione, non possiamo ritenerci soddisfatti dell’operazione che è stata messa in campo sul diritto civile” (…) “Il diritto civile è andato incontro ad una eccessiva frammentazione”. Un rischio da cui, almeno sulla carta, parrebbero esclusi gli aspiranti specialisti in diritto penale e diritto amministrativo. Per questi, infatti, non sono state individuate sotto-materie.
FONTE: www.laleggepertutti.it