martedì 6 ottobre 2015 di Laura Mazzola
La risoluzione n. 8/DF di ieri emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze reca
chiarimenti in merito all’esenzione Imu e Tasi degli immobili posseduti e utilizzati dalla casse
edili per lo svolgimento dell’attività previdenziale.
Qualsiasi ente non commerciale per poter beneficiare dell’esenzione Imu e Tasi deve rispettare
contemporaneamente:
• un requisito di carattere soggettivo, in base al quale l’esenzione riguarda, come previsto
dalle istruzioni allegate al modello di dichiarazione Imu/Tasi Enc di cui Decreto Mef del
26 giugno 2014, esclusivamente “i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), Tuir, vale
a dire gli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo
o principale l’esercizio di attività commerciale residenti nel territorio dello Stato”;
• un requisito di carattere oggettivo, che prevede, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. i),
Tuir, l’esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e “destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali,
sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.
La risoluzione in commento chiarisce che entrambi i requisiti sono rinvenibili nella fattispecie
in esame in quanto le casse edili:
• sono organismi di origine contrattuale e sindacale a carattere paritetico con il fine del
perseguimento di specifiche finalità assistenziali e previdenziali a favore degli iscritti,
come previsto dall’articolo 37 del Contratto collettivo nazionale del settore edile e affini;
• svolgono “attività strettamente funzionali e inerenti all’erogazione di prestazioni
previdenziali e assistenziali obbligatorie”, così come definito dall’articolo 1, comma 1,
lett. g), D.M. 200/2012. In merito la Corte di Cassazione ha evidenziato che le casse edili
adempiono a vere e proprie prestazioni previdenziali, provvedendo alla riscossione dei
relativi contributi, integrando i trattamenti di malattia e infortunio, sostenendo il reddito
dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi (si vedano le
sentenze n. 25888/2008 e n. 6869/2012).
Il requisito di carattere oggettivo è rinvenibile nonostante gli immobili ospitino, sia uffici che
hanno il compito di erogare le prestazioni assistenziali e previdenziali, sia gli ulteriori uffici
amministrativi e tecnici strettamente e direttamente strumentali all’espletamento della
funzione delle casse edili.
Infatti, come disposto dall’articolo 1, comma 1, lett. g), del Decreto citato, le attività
previdenziali ricomprendono nel novero tutte le “attività strettamente funzionali e inerenti”
l’erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie.
Tale impostazione è confermata anche dalle istruzioni alla dichiarazione Imu/Tasi Enc laddove
viene chiarito che, nell’ipotesi di “utilizzazione mista” dell’immobile, le identiche percentuali
devono essere applicate anche per il calcolo della misura di esenzione di unità immobiliari
destinate ad attività strumentali promiscuamente e indistintamente, vale a dire sia all’attività
soggetta ad esenzione sia a quella per la quale la stessa non spetta.
Pertanto, nell’ipotesi in esame, l’esenzione deve essere applicata nella misura del cento per
cento in riferimento agli uffici, ad eccezione di quelli di fatto non utilizzati.
Oltre ai requisiti oggettivo e soggettivo, la risoluzione del MEF prosegue rilevando che devono
essere rispettati anche i requisiti di carattere generale e di settore, di cui agli articoli 3 e 4,
D.M. 200/2012, che sono necessari per qualificare le attività come svolte con modalità non
commerciali.
In particolare, l’articolo 3 afferma che le attività di cui all’articolo 7, comma 1, lett. 1), del citato
D.Lgs. 504/1992, sono svolte con modalità non commerciali quando l’atto costitutivo o lo
statuto dell’ente non commerciale prevede:
“a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti,
lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno
parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività
istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
b) l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo
delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;
c) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività
istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge”.
Essendo - quello riportato - uno statuto tipo le cui prescrizione devono essere effettivamente
recepite, e posto il rispetto dei requisiti oggettivo e soggettivo, in conclusione, il MEF ritiene
che gli immobili posseduti e utilizzati dalle casse edili per lo svolgimento dell’attività
previdenziale rientrino nella disciplina che regola l’esenzione dall’IMU e dalla TASI.
FONTE: www.ecnews.it