martedì 22 settembre 2015 di Federica Furlani
Come noto, l’art. 16 del D.Lgs. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni) ha disposto che, dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’esercizio dell’opzione e
il rinnovo relativamente al regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 116 Tuir (ma anche
consolidato fiscale e tonnage tax) deve essere effettuato direttamente con la dichiarazione
modello Unico presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione, e non più con l’apposita comunicazione da presentarsi entro la fine del primo periodo
d’imposta di efficacia dell’opzione stessa (quindi entro il 31.12 per le società con periodo di
imposta coincidente con l’anno solare).
Ricordiamo che il regime della trasparenza fiscale, già previsto per le società di persone, è un
sistema in base al quale il reddito della società non è tassato in capo alla società stessa, ma
gli utili o le perdite si imputano a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso,
a prescindere dall’effettiva percezione.
Per procedere all’opzione per la trasparenza, la società deve in ogni caso aver acquisito il
previo consenso da parte dei soci della società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno inviata alla partecipata.
Chi intende aderire al regime di trasparenza a decorrere dal 2015, deve comunicarlo nel
modello Unico SC 2015 (da trasmettere entro il prossimo 30 settembre), che si è dotato di un
nuovo quadro, il quadro OP, dedicato proprio alle comunicazioni per i regimi opzionali, di cui
la sezione III è dedicata al regime in commento.
Questa nuova modalità di comunicazione dell’opzione ha fatto emergere il problema circa la
possibilità di optare per il regime di trasparenza a partire dal primo periodo di imposta per le
società costituite nel corso del 2015 e per le società di persone trasformate in società di capitali
nel corso del 2015, alla luce del fatto che tali soggetto non sono tenuti a presentare il modello
Unico SC 2015.
La questione è stata recentemente risolta con la Risoluzione 14 settembre 2015, n. 80/E, che
ha accolto la richiesta di una società di capitali, appena trasformatasi in una società di persone,
di poter usufruire dell'opzione del regime di tassazione per trasparenza previsto dall'art.116
del Tuir, così come modificato dal D.lgs.175/2014.
La motivazione di tale concessione sta nel fatto che all'interno della relazione illustrativa allo
schema del D.Lgs.175/2014 "non emerge alcuna volontà, in riferimento al loro primo anno di
imposta, di escludere dall’applicazione dell’opzione le società neo-costituite o trasformate".
Di conseguenza i soggetti interessati, siano essi società neocostituite o trasformate nel corso
del 2015, possono optare per il regime di trasparenza per il triennio 2015-2017 utilizzando la
vecchia modalità, ossia a mezzo del modello di comunicazione dell’esercizio dell’opzione
approvato con provvedimento del 4 agosto 2004, da presentare però entro il termine di
presentazione della dichiarazione, quindi entro il 30 settembre e non più entro il 31 dicembre.
Nella risoluzione in esame l’Agenzia segnala inoltre che è in corso di predisposizione un
modello “Comunicazioni per regimi Tonnage tax, Consolidato e Trasparenza” da utilizzare:
- in caso di comunicazioni diverse dall’opzione, come ad esempio nell’ipotesi di perdita di
efficacia o interruzioni del regime o, nel caso di consolidato, variazioni del gruppo.
Ricordiamo infatti che nel quadro OP del modello Unico è prevista esclusivamente la
possibilità di comunicare l’opzione, la revoca e la conferma per la trasparenza;
- quando non è possibile utilizzare il modello Unico, ovvero in caso di società neocostituite
o trasformate nel corso del periodo di imposta.
Resta non risolto il caso di società costituite dopo la scadenza del termine di presentazione
del modello Unico, ovvero costituite tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2015, che intendono
optare per il regime di trasparenza.
Alla luce della volontà espressa nella relazione illustrativa allo schema del D.Lgs.175/2014
sopra riportata, si dovrebbe ritiene possibile utilizzare la vecchia modalità e quindi il vecchio
modello di comunicazione (Provvedimento 4.8.2004) da trasmettere entro la fine del 2015.
FONTE: ECNEWS.IT