mercoledì 23 settembre 2015
di Marco Peirolo
Le agenzie di viaggio e turismo, applicando il regime speciale previsto dall’art. 74-ter del D.P.R.
n. 633/1972 per i “pacchetti turistici” venduti ad un prezzo forfetario, determinano la base
imponibile con un procedimento di detrazione “base da base”. In pratica, il corrispettivo dovuto
all’agenzia è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa imposta, che non può
essere detratta.
Il pacchetto turistico deve, allo stesso tempo, essere composto da almeno due dei servizi di
seguito elencati: trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio,
che costituiscano una parte significativa del pacchetto stesso (es. itinerari e visite, con o senza
accompagnatori) ed avere una durata superiore alle 24 ore, oppure deve estendersi per un
periodo di tempo che comprenda almeno una notte.
Il regime speciale si applica anche agli organizzatori di giri turistici, intendendosi per tali i
soggetti in qualsiasi forma strutturati (associazioni, enti pubblici o privati, ecc.) che pongono
in essere e mettono a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici, anche se realizzati
nell’arco della stessa giornata (escursioni, visite alla città e simili), svolgendo quindi attività
equiparabili a quelle delle agenzie di viaggio vere e proprie, ai fini della disciplina IVA in
materia.
Sempre dal punto di soggettivo, il particolare regime di determinazione del tributo non si
applica, invece, alle agenzie di viaggio che svolgono attività di mera intermediazione nei
confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori. In tale categoria di
operazioni rientrano, a titolo di esempio, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi,
la vendita di biglietti di trasporto, eccetera. Analogamente, lo stesso regime speciale non si
applica ai servizi resi direttamente dagli organizzatori avvalendosi delle proprie strutture
aziendali (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto, ecc.), ma solo a quelli resi da terzi.
Ai fini dell’individuazione del luogo impositivo del servizio turistico, le operazioni delle agenzie
di viaggio possono essere classificate distinguendo tra:
• operazioni effettuate all’interno del territorio comunitario,
• operazioni a favore del viaggiatore per le quali l’agenzia di viaggio fa ricorso ad altri
soggetti, eseguite al di fuori del territorio dell’Unione europea,
• operazioni miste, cioè composte da servizi resi dall’agenzia organizzatrice in parte nel
territorio comunitario e in parte al di fuori dello stesso.
Le operazioni effettuate all’interno del territorio comunitario sono integralmente imponibili
con i criteri di cui al citato art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972.
La cessione del pacchetto turistico è territorialmente rilevante nel luogo di stabilimento
dell’agenzia di viaggi (art. 307 della Direttiva n. 2006/112/CE) e, quindi, non deve essere
dichiarata ai fini INTRASTAT. Una diversa conclusione vale per i servizi singoli (es. hotel, volo,
ecc.) resi dall’agenzia di viaggi in nome e per conto dei clienti, soggetti passivi, stabiliti in altri
Stati membri, per i quali la circolare 21 giugno 2010, n. 36 (Parte I, § 13) ha precisato che si
applica la regola territoriale generale prevista per le prestazioni “generiche”, basata sulla
tassazione nel Paese del committente, con il conseguente obbligo di presentazione del
modello INTRA 1-quater. I singoli servizi previamente acquisiti dall’agenzia di viaggi sono
esclusi dall’adempimento, siccome la rivendita è soggetta al regime speciale ai sensi dell’art.
74-ter, comma 5-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Le operazioni a favore del viaggiatore per le quali l’agenzia di viaggi fa ricorso ad altri soggetti,
se eseguite al di fuori del territorio dell’Unione europea, beneficiano della non imponibilità di
cui all’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, ma non concorrono a formare il plafond per l’acquisto di
beni e servizi senza imposta (art. 2, comma 7, del D.M. n. 340/1999).
Riguardo, alle prestazioni miste, rese dall’agenzia organizzatrice in parte nel territorio
comunitario e in parte al di fuori dello stesso, l’imponibilità è limitata ai servizi forniti
dall’agenzia nell’ambito comunitario a diretto vantaggio del viaggiatore, sulla base di specifici
criteri di imputazione proporzionale (art. 2, comma 3, del D.M. n. 340/1999).
In particolare, la base imponibile è determinata sulla base del rapporto tra i costi sostenuti
dall’agenzia per le operazioni effettuate da terzi all’interno dell’Unione e quelli sostenuti
all’interno e all’esterno dell’Unione. La percentuale che ne risulta va applicata all’ammontare
del corrispettivo convenuto dall’agenzia per la sua prestazione e, dall’importo così
determinato, si detrae il costo dei servizi prestati da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore
nell’Unione e il risulto costituisce la base imponibile al lordo dell’imposta.
Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.M. n. 340/1999, il rapporto tra i costi sostenuti dall’agenzia
per le operazioni effettuate all’interno dell’Unione e il totale dei costi sostenuti a vantaggio
del cliente deve essere determinato, in via provvisoria, sulla base dei costi e dei corrispettivi
relativi alle liquidazioni periodiche dell’imposta e, in via definitiva, in sede di dichiarazione IVA
annuale, sulla base dei costi e dei corrispettivi registrati nell’anno.
Relativamente alle prestazioni di trasporto rientranti nell’esecuzione del viaggio, occorre
evidenziare che se il viaggiatore usufruisce nell’ambito del territorio comunitario delle sole
prestazioni di trasporto, mentre tutte le altre prestazioni (cd. “a terra”) gli vengono rese al di
fuori dell’Unione, le prestazioni di trasporto ricevono il trattamento delle altre prestazioni, alle
quali accedono e sono, pertanto, considerate alla stregua di queste ultime non imponibili ai
sensi del richiamato art. 9 del D.P.R. n. 633/1972. Al contrario, se fuori del territorio
comunitario vengono rese al cliente solo prestazioni di trasporto e nell’ambito dell’Unione
tutte le rimanenti, anche le suddette prestazioni di trasporto sono soggette al tributo, al pari
di quelle rese nel territorio comunitario in applicazione del principio dell’accessorietà (art. 2,
comma 6, del D.M. n. 340/1999).
FONTE: www.ecnews.it