La Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 individua i rapporti tra l’inversione contabile in argomento e altri istituti contenuti nella disciplina IVA. Queste le ipotesi esaminate:
Split payment – l’inversione contabile prevale sullo split payment ovviamente quando un ente pubblico committente del servizio interviene in qualità di soggetto passivo d’imposta e acquista il servizio unicamente nell’esercizio della propria attività economica;
società consorziate - nelle ipotesi in cui intervengano organismi di natura associativa, le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia con quanto previsto dall’art. 3, terzo comma, con riferimento al mandato senza rappresentanza. Pertanto, qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto assoggettabile alla disciplina del reverse-charge, tale modalità di fatturazione, si riverbera anche nei rapporti interni ed è applicabile anche da parte delle società consorziate per le prestazioni rese al consorzio;
IVA per cassa o cash accounting - l’inversione contabile, costituendo una deroga alle modalità ordinarie di assolvimento dell’imposta, esclude l’applicabilità del regime di cash accounting. Pertanto, qualora i soggetti che abbiano optato per l’IVA per cassa, dal 1° gennaio 2015 pongano in essere operazioni che, per effetto delle nuove disposizioni rientrano nel meccanismo del reverse charge, relativamente a tali operazioni non potranno più applicare il regime di cash accounting. Poiché ai fini dell’applicabilità del meccanismo del reverse charge il momento di effettuazione delle operazioni andrà verificato secondo le regole generali previste dall’art. 6, le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2014, per le quali, in base alla novella normativa, troverebbe applicazione a partire dal 1° gennaio 2015 il meccanismo del reverse charge, resteranno soggette al regime del cash accounting;
nuovo regime forfetario e minimi - non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario. Se tali soggetti acquistano beni o servizi in regime di reverse charge, sono tenuti ad assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito. Lo stesso vale anche con chi appartiene al regime dei “minimi”, la cui proroga è stata prevista dall’art. 10, comma 12-undecies), del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11;
ente non commerciale e servizi promiscui - va considerata, con particolare attenzione, la circostanza del committente ente non commerciale che acquista un servizio destinato, in parte allo svolgimento della propria attività commerciale e in parte allo svolgimento della propria attività non commerciale (cd. attività istituzionale). Quando il committente è un ente non commerciale che acquista servizi in parte nell’attività istituzionale e in parte nella propria attività occorre far riferimento a criteri oggettivi. È necessario considerare gli accordi contrattuali tra le parti, l’entità del corrispettivo pattuito, il carattere dimensionale degli edifici interessati, etc.
Esempio
Un’associazione culturale acquista, al costo di 7.200 euro, un servizio di pulizia dei propri locali con superficie di mq 400, di cui:
mq 30 (7,5%) adibiti allo svolgimento di attività commerciali (ad esempio, un bar)
mq 370 (92,5%) adibiti allo svolgimento della propria attività istituzionale non commerciale
la quota di corrispettivo del servizio di pulizia imputabile all’attività commerciale con applicazione dell’inversione contabile è di 540 euro (7.5% di 7.200), mentre il corrispettivo del servizio di pulizia imputabile all’attività istituzionale con applicazione ordinaria dell’IVA è di 6.660 euro (92,5% di 7.200).
esportatori abituali - se la lettera di intento inviata dall’esportatore abituale si riferisce ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile, relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria. Conseguentemente, per tali operazioni non può essere utilizzato il plafond. Se un esportatore abituale riceve dai fornitori delle fatture promiscue ove non sia facile scindere la parte soggetta al regime del reverse charge da quella soggetta all’applicazione dell’IVA nelle modalità ordinarie e si è in presenza di un unico contratto, si deve procedere alla scomposizione dell’operazione oggetto del contratto, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge. Ciò in quanto il meccanismo dell’inversione contabile costituisce la regola prioritaria. In tale ipotesi, pertanto, le singole prestazioni (ad es. demolizione, installazione di impianti e opere di completamento), ancorché formino oggetto di un unico contratto di appalto, devono essere distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell’inversione contabile.
Reverse charge e soggetti esclusi
Secondo la Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 il meccanismo del reverse charge non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono esonerati dagli adempimenti di annotazione delle fatture e di tenuta del registro dei corrispettivi e degli acquisti. Tra i soggetti esonerati dall’applicazione del meccanismo del reverse charge rientrano:
i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro (art. 34, comma 6);
gli esercenti attività di intrattenimento (art. 74, sesto comma);
gli enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398;
i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 25.822,84 euro (art. 74-quater, quinto comma).
Reverse charge e clausola di salvaguardia
La Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 ha inoltre fatto presente che, in assenza di chiarimenti, non si applicano sanzioni per eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima del 27 marzo 2015.
Riferimenti Normativi:
Legge 27 febbraio 2015, n. 11
art. 10, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192
Legge 16 dicembre 1991, n. 398
Riferimenti Prassi:
Agenzia delle Entrate, Circolare 27 marzo 2015, n. 14/E.
http://fiscopiu.it/focus-d-autore/linversione-contabile-e-i-casi-particolari-iva