Martedì 6 dicembre 2016
L’avviso di liquidazione per essere idoneo a svolgere la funzione cui è destinato deve contenere gli elementi matematici posti a base della quantificazione.
E’ quanto ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 24220 del 29/11/2016.
Un contribuente impugnava l’avviso di liquidazione notificato dall’Agenzia delle Entrate, lamentando il difetto di motivazione. La CTR del Lazio respingeva il ricorso del contribuente, evidenziando che il mero richiamo agli atti prodromici fosse sufficiente a consentire al contribuente la comprensione e il calcolo delle imposte richieste.
Avverso la sentenza della CTR Lazio, il contribuente ricorreva per Cassazione che ne accoglieva il ricorso.
Secondo la Cassazione “L’avviso di liquidazione, quando, preceduto da altro atto divenuto definitivo, contiene la esplicitazione delle ragioni relative alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica dei fatti relativi al presupposto ed alla base imponibile, anche se è sufficiente che nella motivazione dell’avviso di liquidazione risulti il richiamo agli atti prodromici noti al contribuente, deve tuttavia contenere la quantificazione del contributo dovuto e l’indicazione degli elementi matematici posti a base della quantificazione (Cass. n. 9491 del 11/04/2008)”.
Nel caso esaminato l’avviso di liquidazione, che il ricorrente ha prodotto in copia e trascritto nel ricorso, con ciò assolvendo all’onere dell’autosufficienza, reca il mero richiamo alla sentenza n. 12390/02 della Corte di Cassazione e l’indicazione della somma totale di euro 11.339,30 dovuta per Invim.
Il contribuente non è stato, così, posto in condizione di verificare la correttezza del calcolo operato dall’Ufficio mancando l’indicazione di quali siano gli immobili, tra i numerosi che costituivano oggetto dell’atto sottoposto ad imposizione, cui l’imposta Invim è riferita e l’aliquota applicata in relazione a ciascuno di essi.
Ed invero la motivazione dell’atto impositivo mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, ed altresì a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa.
È, pertanto, necessario, a tal fine, che l’atto stesso contenga gli elementi essenziali (come, nella specie, l’indicazione delle aliquote applicate, tenuto conto del valore iniziale e del valore finale di ciascun bene) per renderlo idoneo a svolgere la funzione cui è destinato.
FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA