Lunedì 4 luglio 2016
Il contribuente può difendersi a prescindere dai termini dell’art. 2 del DPR 322/98, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione,
incidenti sull’obbligazione tributaria anche in sede contenziosa, per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria (Sent. Sez. 5 , n. 5947 del 25.3.2015; conf. Sent. n. 26187/2014, Sent. n. 18765/2014; Ord. n. 3754/2014, Sent. n. 22021/2006).
Questo è quanto hanno affermato ieri le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13378 (del 30 giugno 2016).
Le Sezioni Unite, sono state chiamate a decidere sulla possibilità per il contribuente, di poter rettificare la dichiarazione dei redditi correggendo errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito o minor credito d’imposta, solo entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo oppure entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 2 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, recante l’intestazione “Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP e dall’art. 38 del DPR 602/73, relativo al “rimborso di versamenti diretti” di imposte sul redditi.
La prima di tali norme, ai commi 8 e 8 bis, prevede la possibilità per il contribuente di integrare la dichiarazione dei redditi. Tale facoltà era stata già riconosciuta, a decorrere dall’1.1.1991, dall’art. 9, ultimo comma del DPR 600/73, che in proposito recitava: “La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, può comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell’art. 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell’art. 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all’art. 32“.
L’art. 9 cit. venne abrogato dall’articolo 9 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, DPR che all’art. 2, comma 8, nella versione vigente ratione temporis, dispose: “salva l’applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’art. 3, non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del DPR n. 600 del 1973″. Il successivo comma 8-bis – aggiunto dall’articolo 2 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435-, recita: Le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. L’eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il comma 6 dello stesso art. 8, dispone: Per la dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto si applica la ridetta disposizione di cui all’art. 2, commi 8 e 8-bis.
La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8-bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del DPR n. 600 del 1973. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 del DPR 602/73 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8-bis DPR 322/98.
Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 DPR 322/98 e dall’istanza di rimborso di cui all’art. 38 DPR 602/73, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria.
FONTE: IL TUO TRIBUTARISTA