Spese per le università non statali: fissati gli importi massimi detraibili

Giovedì 12 maggio 2016

Le soglie sono state definite in base all’area disciplinare della facoltà
(medica, sanitaria, scientifico-tecnologica, umanistico-sociale) e alla regione in cui ha sede il corso di studi Spese per le università non statali:|fissati gli importi massimi detraibili Stabilito, con decreto Miur n. 288 del 29 aprile 2016, il limite di detraibilità, per l’anno 2015, delle tasse e contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali. L’emanazione del provvedimento era stata prevista dalla legge di stabilità 2016 che, modificando l’articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir, ha previsto che, a partire dal 2015, la detraibilità delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università non statali avvenga in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà con decreto del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
 Nella tabella, i limiti di spesa individuati dal decreto in base alla disciplina e alla sede geografica del corso di laurea: 

 AREA DISCIPLINARE
 CORSI DI ISTRUZIONE     NORD  CENTRO  SUD E ISOLE
Medica                                      3.700   2.900        1.800
Sanitaria                                    2.600    2.200        1.600
Scientifico-Tecnologica              3.500    2.400        1.600
Umanistico-sociale                    2.800     2.300        1.500
Per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello, la spesa massima di detraibilità è:

  •  3.700 euro per i corsi e i master con sede in regioni del Nord 
  • 2.900 euro per il Centro 
  • 1.800 euro per il Sud e le Isole. 
Ai fini della detrazione d’imposta, agli importi fissati dal decreto – che, secondo quanto previsto dalla Stabilità 2016, dovranno essere aggiornati con Dm entro il 31 dicembre di ogni anno – va aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio (articolo 3 della legge 549/1995). 


FONTE:FISCOGGI - DI Patrizia De Juliis

.