Lunedì 22 gennaio 2016
L’Art.21 septies della legge 7 agosto 1990, n° 241 introdotto dalla Legge 11 febbraio 2005 n° 15
contempla le ipotesi di nullità dell’atto amministrativo, che sussiste quando risulta: ” viziato da difetto assoluto di attribuzione, quando è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, e negli altri casi espressamente previsti dalla legge”.
L’ atto nullo è insuscettibile di produrre:
a) effetti, inteso come l’ idoneità dell’ atto di produrre effetti giuridici come quello di costituire, modificare, estinguere i rapporti giuridici;
b) esecutività, e cioè nella possibilità dell’atto di porre in essere le attività materiali che danno esecuzione al provvedimento;
c) esecutorietà, come la possibilità di portare in esecuzione il provvedimento contro la volontà del soggetto nei cui confronti è destinato a produrre effetti con forme tipicizzate dall’ ordinamento.
Alla luce di tali considerazioni, l’Equitalia ad Agosto rendeva pubblico tramite mezzo stampa la volontà di operare la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo P.E.C. nei confronti delle società di capitale, delle società di persone, e delle ditte individuali.
Alla stessa si conferiva validità anche se non aperta dal contribuente.
Di recente, sulla questione si pronunciava la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 6087/2014 stabiliva che: ” la notifica degli accertamenti tramite pec sono affetti da nullità insanabile”.
La ratio giustificatrice consiste nella mancanza di una previsione normativa e pertanto in attesa di una disposizione legislativa in merito troveranno applicazione le vie ordinarie di notifica.
La Commissione ha accolto il ricorso presentato dal contribuente in relazione agli atti (intimazioni di pagamento) notificati a mezzo PEC, in quanto non è stata raggiunta la certezza legale della conoscibilità degli atti, ovvero la stampa dell’atto notificato con la relata, il certificato della firma digitale del notificante, il certificato di firma del gestore di PEC, le informazioni richieste dall’art. 18 D.M. n. 44 del 2011 per il corpo del messaggio, le ricevute della PEC nonché la mancata produzione degli ulteriori dati di certificazione.
fonte: LeggiOggi.it