Sabato 05 Dicembre 2015
I benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa spettano alla sola condizione che,
entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall'atto, il contribuente stabilisca entro il Comune dove è situato l'immobile, la propria residenza, così adempiendo l'obbligo su di lui incombente e da lui assunto al momento del rogito. Tanto premesso, le lungaggini burocratiche non riescono ad integrare la forza irresistibile ostativa al trasferimento nel comune dove è ubicato l'immobile oggetto delle agevolazioni. Tale il principio di diritto espressamente enunciato dal giudice di legittimità con ordinanza del 10 marzo 2015, n. 4800.
Cass. Civ., Sez. VI - 5, Ord., 10 marzo 2015, n. 4800
fonte:IPSOA