Legittimo il preavviso di fermo amministrativo notificato al contribuente senza allegare la cartella esattoriale

Mercoledì 29 giugno 2016

E’ legittimo il preavviso di fermo amministrativo notificato al contribuente senza allegazione della cartella esattoriale.
Ad Equitalia basta esibire l’estratto di ruolo e la relata di notifica della cartella per provare il debito tributario del contribuente. L’estratto di ruolo è sufficiente per identificare il debitore, la motivazione e l’importo della pretesa. Il concessionario può limitarsi a conservare anche solo l’avviso di ricevimento che riporta il numero di cartella di pagamento, che esibito con la relata prova la notifica. La cartella di pagamento pervenuta al destinatario è da intendersi conosciuta, spetta al debitore provare di essersi trovato nell’impossibilità di prenderne visione. Questo è quanto sostiene la Cassazione con la sentenza n. 12352 del 15 giugno 2016. Il fatto Una contribuente si oppone ad un preavviso di fermo amministrativo rivolgendosi al giudice di pace, che lo accoglie ritenendo il provvedimento cautelare illegittimo, non avendo, il concessionario, allegato le cartelle di pagamento relative e non essendo stata provata la loro notifica. Il concessionario propone quindi appello presso il Tribunale competente, che conferma la sentenza di primo grado. Il concessionario propone quindi ricorso in Cassazione, dove trova accoglimento per le seguenti motivazioni: a) il ruolo, atto interno dell’amministrazione, è l’elenco di tutte le partite debitorie dei contribuenti formato dall’amministrazione e trasmesso al concessionario in virtù del quale egli può esercitare il proprio diritto a procedere esecutivamente; b) l’estratto di ruolo, atto interno del concessionario, è l’estrapolazione del ruolo della singola partita debitoria e contiene gli elementi essenziali per identificare il debitore, la motivazione e l’ammontare della pretesa; c) la cartella esattoriale, atto esterno del concessionario, è la comunicazione della singola partita debitoria del ruolo – cioè dell’estratto di ruolo – che si realizza tramite notifica (cartella esattoriale propriamente detta) o tramite invio per posta semplice (comunicazione di iscrizione a ruolo, il “cir”). Secondo la Corte, quando l’agente della riscossione prova la regolare comunicazione della cartella di pagamento, con le modalità ordinarie, con messo notificatore o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non è più onerato dal produrre in giudizio la copia integrale della cartella e la prova del perfezionamento della notifica è da intendersi assolta con la produzione dell’avviso di ricevimento in quanto: 1) l’agente della riscossione può conservare, ai fini probatori, la copia della cartella di pagamento notificata oppure, in alternativa, l’avviso di ricevimento, che esibito insieme alla relata di notifica riporta sul frontespizio l’indicazione del numero della cartella di pagamento; 2) la cartella di pagamento notificata all’indirizzo del destinatario è da intendersi ritualmente consegnata a quest’ultimo per presunzione di conoscenza prevista dall’articolo 1335 del Codice Civile, superabile solo se questi dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne visione.

fonte:il tuo tributarista

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