Lunedì 4 aprile 2016
Ricordiamo, a tal fine, che scopo del fondo patrimoniale è quello di impedire che i creditori possano ipotecare e/o pignorare gli immobili inseriti nel fondo stesso. Ciò, però, a determinate condizioni, in assenza delle quali, appunto, il bene è aggredibile e la presenza del fondo è del tutto inutile. Analizziamo, quindi, i limiti e i paletti apposti dal codice civile.
Innanzitutto il fondo patrimoniale non serve a tutelare il proprietario dell’immobile dai debiti nati prima della annotazione del fondo stesso nell’atto di matrimonio. In buona sostanza, se il debitore ha firmato il contratto il 1.03.2016 e il giorno dopo è andato dal notaio a istituire il fondo patrimoniale, tale strumento lo tutela solo dai debiti successivi a tale data, ma non da quelli anteriori. Non è necessario che il rapporto contrattuale sia entrato nella sua fase patologica, ossia che il debitore abbia spesso di pagare regolarmente (si pensi alle rate del mutuo della banca o a una cartella esattoriale): a rilevare è la nascita del debito (la firma del contratto di mutuo, l’obbligo di pagamento dell’Irpef o dell’IVA, ecc.).
Difatti, i creditori già esistenti alla data del fondo patrimoniale possono sempre chiederne la revocatoria, così rendendolo inefficace nei loro confronti e potendo pignorare gli immobili in esso inseriti. Ma attenzione: la revocatoria è possibile solo a condizione che tali creditori:
agiscano entro 5 anni dalla data di annotazione del fondo a margine dell’atto di matrimonio: dopo tale quinquennio, il fondo patrimoniale diventa irrevocabile e i beni in esso inseriti non sono più pignorabili neanche dai creditori sorti prima della sua costituzione. È chiaro quindi che, anche in presenza di debiti, prima di costituisce il fondo e prima esso diventerà “stabile” e definitivo;
dimostrino che il debitore non ha altri beni utilmente pignorabili al di fuori di quelli inseriti nel fondo patrimoniale. Pertanto, se il debitore ha inserito nel fondo solo una delle due case di proprietà e l’altra, di pari valore, è sufficiente a soddisfare – in caso di pignoramento – i creditori, l’azione revocatoria non può essere esercitata. Difatti, tale azione richiede la prova dell’intento fraudolento da parte del debitore, il che è dimostrato dal fatto che lo stesso abbia distratto ai creditori tutti i suoi beni.
Il fondo patrimoniale ha una tutela limitata anche per quanto riguarda i debiti sorti dopo la sua costituzione e, in questo caso, al contrario di quelli anteriori, senza limiti di tempo. Gli immobili inseriti nel fondo infatti non sono aggredibili dai creditori solo per i debiti che questi conoscevano essere estranei ai bisogni della famiglia. Per tutti gli altri debiti, invece, il fondo è come se non esistesse, anche dopo decorsi 5 anni dalla sua costituzione.
In pratica, un creditore può rivalersi sul fondo solo per debiti contratti dai coniugi per i bisogni della famiglia o per bisogni diversi che il creditore non sapeva essere estranei all’interesse familiare al momento in cui è sorta l’obbligazione. In tal caso, il creditore può, ad esempio, iscrivere ipoteca sui beni del fondo.
Resta ferma la possibilità per il coniuge di provare in giudizio che il suo debito è del tutto estraneo alle esigenze familiari e che il creditore ne è a conoscenza.
Ad esempio: un imprenditore individuale destina nel fondo un immobile in comunione legale con la moglie. Se egli riceve credito da una banca per la sua ditta individuale dalla quale si presume che la famiglia tragga i redditi per il suo adeguato mantenimento, in caso di mancata restituzione del debito, la banca può procedere ad esecuzione sulla quota di proprietà immobiliare dell’imprenditore anche se sono passati 5 anni dalla annotazione del fondo.
Il debitore, però, può provare in giudizio che il suo debito è del tutto estraneo alle esigenze familiari e che la banca ne è a conoscenza.
Secondo l’Agenzia delle Entrate il concetto di estraneità del debito ai bisogni familiari non si applica ai debiti tributari; quindi, i beni e i proventi del fondo sono sempre aggredibili. Di avviso contrario numerose sentenze dei giudici di primo e secondo grado. In realtà, l’orientamento della Cassazione è più favorevole al fisco, dando però risalto al tipo di imposta (se, cioè, collegata ad attività lavorativa o
FONTE:www.laleggepertutti.it