Esenti da IMU e TASI gli immobili utilizzati da CNR e dall’ENEA

di Alessandro Bonuzzi - martedì 14 luglio 2015 
 Gli immobili utilizzati dal CNR e dall’ENEA per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica beneficiano dell’esenzione dall’IMU e dalla TASI prevista dall’art.7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n.504/92. Lo ha chiarito la risoluzione n.7/DF del Ministero dell’economia e delle finanze di ieri. 


 Il CNR è un ente di diritto pubblico di ricerca non commerciale, vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile. A norma dell’art. 3 dello Statuto, il CNR tra le molteplici attività attribuite alla sua competenza, svolge, promuove e coordina attività di ricerca fondamentale e applicata di eccellenza. Anche l’ENEA è un ente di diritto pubblico di ricerca non commerciale ma vigilato dal Ministero dello sviluppo economico. L’art. 37 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, istitutiva dell’Agenzia, prevede, come funzioni istituzionali dell’ente, la ricerca e l'innovazione tecnologica, nonché la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare e lo sviluppo economico sostenibile. In merito all’aspetto tributario, si ricorda che, in virtù del richiamo effettuato rispettivamente dall’art.9, comma 8, del D.Lgs. n.23/11 e dall’art.1, comma 3, del D.L. n.16/14, l’art.7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n.504/92 stabilisce che sono esenti da IMU e TASI “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. Sulla scora di tale dettato normativo, la circolare n.7/DF precisa che per beneficiare dell’esenzione dai tributi locali in questione devono sussistere contemporaneamente tre requisiti: 
-  soggettivo, 
- oggettivo, 
- generali e di settore, 
i quali fanno riferimento alla modalità non commerciale di svolgimento dell’attività, e che, quando gli immobili sono utilizzati dal CNR e dall’ENEA esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, detti requisiti non possono che essere soddisfatti. Pertanto, per questi fabbricati, gli Enti di ricerca in argomenti possono beneficiare dall’esenzione IMU e TASI. Sul punto, infatti, viene precisato che è soddisfatta: la condizione di natura soggettiva di cui all’art.73, comma 1, lett. c). Ciò è confermato da due circostanze: numero uno, che la legge n.720/84, relativa all’istituzione del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici, classifica nella Tabella A l’ENEA e il CNR tra gli altri enti e organismi pubblici con finalità non commerciale; numero due, che nell’indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), i predetti Enti sono collocati nella tipologia “Pubbliche Amministrazioni” e nella categoria “Enti e Istituzioni di Ricerca Pubblici”; la condizione di natura oggettiva, in quanto le attività di ricerca sono state inserite nel novero delle attività previste dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/92 ad opera dell'art. 2, comma 3, del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, che ha esteso, a decorrere dal periodo di imposta 2014, l’ambito di applicazione dell’esenzione in parola anche agli immobili in cui si svolge l’attività di ricerca scientifica; la condizione relativa ai requisiti generali e di settore. In tal senso, infatti, occorre considerare che le attività di ricerca scientifica effettuate dal CNR e da ENEA sono svolte con modalità non commerciali in quanto prive di scopo di lucro e che “le prestazioni di servizi, rese per obbligo di legge, hanno carattere non economico di natura interna, i cui proventi sono reinvestiti nell’attività di ricerca e non sono né distribuiti né reinvestibili in caso di scioglimento”. 

FONTE: EUROCONFERENCE NEWS

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