Chi non paga il mantenimento all’ex moglie riceve la cartella esattoriale

Sabato 16 gennaio 2016


Equitalia aggredisce il marito che non versa l’assegno: così funziona la rivalsa dello Stato dopo che il fondo di solidarietà del Ministero di Giustizia ha corrisposto il mantenimento.
Per chi non paga il mantenimento all’ex coniuge – conseguenza della sentenza di separazione o divorzio – ora arriva anche la cartella di pagamento di Equitalia. È questa la conseguenza della nuova previsione contenuta nella legge di Stabilità 2016. Ma procediamo con ordine. Pignoramento e sequestro Chi non versa l’assegno di mantenimento si espone al rischio di un pignoramento, ossia un’azione esecutiva, di carattere civile, volta a bloccare il conto corrente bancario, lo stipendio, la pensione e ogni altro bene mobile o immobile di titolarità del debitore. Il verbale di separazione e la sentenza di separazione del giudice sono infatti i titoli esecutivi. Il coniuge interessato, tramite il suo avvocato, può porli direttamente in esecuzione forzata, senza ricorrere al giudice: può cioè redigere l’atto precetto consistente nell’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni con avvertimento che, nel caso in cui tale adempimento non avvenga, si procederà ad esecuzione forzata. In caso di inadempimento del coniuge obbligato, su richiesta del coniuge interessato, il giudice può disporre anche il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato. Il coniuge può chiedere il sequestro solo se, al momento della domanda, l’altro coniuge non ha adempiuto all’obbligo di versare l’assegno. Se il coniuge obbligato non paga o ritarda il pagamento dell’assegno di mantenimento, il coniuge beneficiario può chiedere al tribunale di ordinare a terzi tendi a pagare delle somme di denaro in favore del coniuge obbligato – per esempio il datore di lavoro o l’ente di previdenza – che una parte di tali somme siano versate direttamente all’altro coniuge. È quello che si chiama ordine di pagamento diretto.
  Multa Se il comportamento dell’ex pregiudica anche il minore od ostacoli il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice – sempre nell’ambito del processo civile – può anche disporre una delle seguenti sanzioni: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari. 
  Denuncia penale Se l’ex versa in condizioni economiche gravose, il coniuge inadempiente può essere condannato alla reclusione fino a un anno; al contrario, se l’ex è economicamente autonomo, la pena giusta – secondo le Sezioni Unite della Cassazione – è quella della multa da 103 a 1032 euro (Cass. S.U. sent. n. 23866/2013.). 
  Il rimborso al fondo di solidarietà del Ministero della Giustizia La Legge di Stabilità 2016 ha previsto, in favore del coniuge in stato di bisogno, convivente con figli minori o maggiorenni con handicap, cui non sia stato versato il mantenimento, l’accesso a uno speciale Fondo di solidarietà. In pratica, il Ministero della Giustizia anticipa il pagamento dell’assegno di mantenimento, rivalendosi poi contro il soggetto obbligato al versamento, ma inadempiente. Il coniuge moroso dovrà così rimborsare allo Stato i soldi che esso ha “anticipato” in favore dell’ex. L’azione esecutiva per crediti dello Stato è portata avanti dall’Agente della Riscossione, ossia Equitalia. Dunque, fermo restando che per maggiori chiarimenti dovrà attendersi il decreto attuativo ministeriale (da adottarsi entro il 30 gennaio prossimo), è verosimile che chi non paghi il mantenimento si vedrà recapitare a casa anche una cartella di pagamento per ogni mensilità arretrata e non versata all’ex. 

FONTE: www.laleggepertutti.it

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