Sottoscrizione avvisi: l’Ufficio deve provare la carriera direttiva

Venerdì 16 ottobre 2015
Sentenza della CTR di Napoli in tema di delega di firma



In tema di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, il funzionario delegato dal Direttore deve necessariamente appartenere alla “carriera direttiva” e la prova, a fronte di una specifica contestazione del contribuente, incombe sull'Amministrazione finanziaria. È quanto emerge dalla sentenza n. 8321/28/15 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli che ha annullato un accertamento di maggior reddito emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un libero professionista. La Cassazione ha recentemente ricordato che tutti i vizi ritenuti tali da inficiare la validità dell'atto tributario, quale quello concernente il difetto di sottoscrizione, devono essere tempestivamente fatti valere dal contribuente mediante impugnazione da proporsi, con ricorso, entro il termine di decadenza di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 546/1992; altrimenti “il provvedimento tributario - pure se affetto da vizio ‘nullità - si consolida, divenendo definitivo e legittimando l'Amministrazione finanziaria alla riscossione coattiva della imposta” (cfr. Cass. n. 18448/2015). A pena di nullità, l’avviso d’accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’Ufficio o altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In merito alla delega di firma, la giurisprudenza ha stabilito che incombe all’Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza della delega. La Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che, se l’avviso di accertamento non è sottoscritto dal capo Ufficio, l’Agenzia delle Entrate deve esibire la specifica delega a favore del sottoscrittore, altrimenti l’atto è nullo.Se la sottoscrizione non è quella del capo di nona qualifica funzionale, incombe all’Ufficio dimostrare, in caso di contestazione, “l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio” (Cass. n. 14942/2013). In questo senso si è espressa anche una recentissima sentenza della CTR per la Campania.
CTR Napoli n. 8321/28/15 In tema di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, il funzionario delegato dal Direttore deve necessariamente appartenere alla “carriera direttiva” e la prova, a fronte di una specifica contestazione del contribuente, incombe sull'Amministrazione finanziaria
La controversia è scaturita da un avviso di accertamento che recuperava a tassazione - nei confronti di un notaio - maggiori redditi di lavoro autonomo a fini IRPEF, IRAP e IVA per il 2007 sulla base di una ricostruzione induttiva del volume d’affari. Per quanto qui interessa, il professionista ha impugnato l’atto deducendone la nullità per difetto di sottoscrizione: ⇒ poiché non firmato dal capo dell’ufficio. In primo grado i giudici non hanno accolto tale censura in ragione della delega versata in atti dall’Ufficio resistente; ma nel giudizio d’appello il contribuente ha insistito nel sostenere il vizio di sottoscrizione e questa tesi è stata condivisa dai giudici dell’appello. La CTR di Napoli ha osservato che l’art. 42, D.P.R. n. 600/73, dopo aver prescritto la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del capo dell'ufficio o da parte di altro soggetto da lui delegato, all'ultimo comma dispone che, laddove l'atto non rechi la sottoscrizione prevista, lo stesso deve considerarsi nullo; “pertanto” – scrivono i giudici – “poiché nella fattispecie l'avviso di accertamento impugnato è stato sottoscritto soltanto da un funzionario e in luogo del dirigente dell'Ufficio, senza alcuna indicazione nell'atto riguardo ad una preventiva delega, né ai motivi per i quali il dirigente ha delegato altro funzionario, né tantomeno mediante una sua allegazione, e poiché, nonostante l'avversa contestazione, la convenuta Agenzia delle Entrate non ha adempiuto al proprio onere di provare la validità della sottoscrizione dell'atto impositivo, ovverosia che il Direttore dell'Ufficio avesse preventivamente delegato alla sottoscrizione il funzionario che ha sottoscritto l'atto, deve ritenersi, in conformità delle eccezioni proposte, l'invalidità dell'atto”. La Corte di Cassazione ha precisato che l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 citato, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, soggiungendo che, “se la sottoscrizione non è quella del capo dell'ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio” (Cass. n. 14626/20009). Essendo la giurisprudenza di legittimità (si veda anche Cass. n. 17400/2012) orientata a ritenere - anche nella posizione più favorevole all'Amministrazione finanziaria - che la delega non può comunque riguardare un funzionario che non sia della carriera direttiva, “resta qui da consacrare la mancanza di prova da parte dell'Amministrazione resistente del possesso da parte del ‘capo ufficio controlli – omissis’ - della qualità di funzionario della carriera direttiva delegato (e non mero ‘delegato di firma’ come risulta dall'avviso prodotto)”. E allora la CTR di Napoli ha accolto il ricorso del contribuente, con la conseguente dichiarazione di invalidità del provvedimento impugnato (in proposito la CTR cita Cass. n. 18515/2010). è rilevabile d’ufficio dal giudice
La Cassazione ha recentemente ribadito (sentenza n. 18448/2015) che il giudice non può rilevare d’ufficio le cause di nullità degli atti tributari. Pertanto, quando il contribuente ravvisa un vizio capace di inficiare l’atto impositivo - si pensi, ad esempio, alla mancanza di uno degli elementi essenziali di cui all’art. 42 del D.P.R. 600/73 - il medesimo dovrà formulare una specifica eccezione nel ricorso introduttivo del giudizio che, peraltro, dovrà essere proposto tempestivamente, pena il consolidamento della pretesa contenuta nell’atto illegittimo. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto contro una cartella di pagamento, atteso che la società contribuente non aveva proposto tempestivamente il ricorso contro l’avviso di accertamento prodromico, che pertanto era divenuto definitivo nonostante il difetto di sottoscrizione.
Gli ermellini hanno spiegato che tutti i vizi ritenuti tali da inficiare la validità dell'atto tributario, quale quello concernente il difetto di sottoscrizione, devono essere tempestivamente fatti valere dal contribuente mediante impugnazione da proporsi, con ricorso, entro il termine di decadenza di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 546/1992; altrimenti “il provvedimento tributario - pure se affetto da vizio ‘nullità - si consolida, divenendo definitivo e legittimando l'Amministrazione finanziaria alla riscossione coattiva della imposta”. Dunque, l’invalidità/annullabilità dell’avviso di accertamento deve essere eccepita dal contribuente con il ricorso giurisdizionale perché, in difetto, il provvedimento tributario, pure se illegittimo, diviene definitivo e consente all’Amministrazione di procedere con la riscossione coattiva dell’imposta. Questo importante principio è stato enunciato con un riguardo alla mancanza di uno degli elementi essenziali di cui all’art. 42 del D.P.R. n. 600/73, ma può valere anche in altre ipotesi: ⇒ avviso di accertamento emesso senza rispettare il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, L. 212/2000 (accessi, ispezioni e verifiche presso la sede del contribuente); ⇒ notifica dell’avviso oltre i termini “ordinari” per l’accertamento (art. 43 del D.P.R. n. 600/73 e 57 D.P.R. n. 633/72).
In sintesi • La sanzione di nullità, prevista per vizi di sottoscrizione, di motivazione, di mancata allegazione di documenti oppure per l’emissione anticipata o oltre il termine per l’accertamento, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, quindi deve essere eccepita espressamente in ricorso. • In assenza di ricorso tempestivo alla competente Commissione tributaria l'atto potenzialmente annullabile diviene definitivo redendo legittima la pretesa del Fisco, che quindi potrà dare corso alla riscossione coattiva.
Si segnala anche la sentenza n. 15293/2015 della Cassazione, secondo cui la sottoscrizione dell’atto del processo deve ritenersi validamente apposta ove non ne sia contestata la provenienza dall'Ufficio competente e fino a quando non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'Ufficio o, comunque, l'usurpazione del potere, dovendosi altrimenti presumere che l'atto provenga dall'Ufficio e ne esprima la volontà. (Alla fattispecie la S.C. ha ritenuto applicabile il principio consolidato secondo cui "in tema di contenzioso tributario, la sottoscrizione dell'atto di appello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell'Ufficio, deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, poiché la delega da parte del titolare dell'Ufficio può essere legittimamente conferita in via generale mediante la preposizione del funzionario da un settore dell'Ufficio con competenze specifiche, nella specie il settore del contenzioso" (Cass. 628/2006; conf. Cass. n. 6691/2014; 20911/2014; 21546/2011; 874/2009; 2432/2001). La sottoscrizione dell'atto di appello pertanto, deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, ove non sia contestata - come in questo caso - la provenienza dell'appello dall'Ufficio competente e fino a quando non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o comunque l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l'atto provenga dall'Ufficio e ne esprima la volontà (Cass. n. 6691/2014). Ha dunque errato la CTR nel dichiarare inammissibile l'appello dell'Ufficio sulla base della mera considerazione del difetto di sottoscrizione di esso da parte del Direttore dell'Agenzia o di "colui che da questi abbia ricevuto una procura generale", in mancanza di apposita eccezione del contribuente sulla eventuale abusiva posizione del firmatario dell'impugnazione e della relativa prova sulla veridicità dell'assunto.
fonte: fiscal focus .it

.