INESISTENZA NOTIFICA CON POSTE PRIVATE

La notifica a mezzo posta privata del ricorso di primo grado è da ritenere inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti.
E’ questa la decisione della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 23887/17, depositata l’11 ottobre scorso. La questione giunta all’esame del massimo consesso riguardava il caso di un contribuente che dovendo impugnare una cartella di pagamento per tributi erariali scelse di notificare il ricorso tributario con il tramite del servizio postale privato. Acclarata l’inammissibilità del gravame, sia in commissione provinciale che in quella regionale, il cittadino decide di ricorrere in Cassazione al fine di denunciare il vizio di illegittimità della sentenza di seconde cure, nella parte in cui conferma, appunto, la declaratoria d’inammissibilità resa dal primo Giudice, per essersi avvalso il contribuente, al fine della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, del servizio di posta gestito da un licenziatario privato piuttosto che del Servizio postale universale, fornito da Poste Italiane. La Suprema Corte, nel rigettare la doglianza relativa alla possibile legittimità della notifica a mezzo posta privata, fissa dei paletti invalicabili così chiarendo che: L’art. 4, primo comma, lettera a) del D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, emanato in attuazione delle direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè Poste Italiane SPA) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posa connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n 890 e successive modificazioni. Tra questi, vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali. A ciò consegue che la notifica a mezzo posta privata sia da ritenersi inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti. La legge 4 agosto 2017, n. 124, all’art. 1, comma 57, lettera b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione dell’art. 4 del d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261. Tale abrogazione comporta, quindi, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane Spa, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della l. n. 890/1982, da intendersi estesa, ovviamente, anche alla notifica di atti tributari e sostanziali come sopra evidenziato. Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla norma succitata, con decorrenza dal 10 settembre 2017.Pertanto fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte. FONTE:DIRITTOITALIANO

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