Firma illeggibile nulla la notifica

Lunedì 10 aprile 2017

Nullità della notifica postale per mancata identificazione del destinatario: se il Comune non può dimostrare la corretta consegna del verbale di accertamento la cartella di pagamento notificata da Equitalia è nulla. Le notifiche degli avvisi di pagamento spediti dall’amministrazione finanziaria e
consegnati tramite il servizio postale non attraverso il consueto postino, ma un semplice “trimestrale” (giovani disoccupati assunti a tempo, dalle poste), sono nulle se la firma del destinatario è illeggibile e il notificante omette di riportare, sulla ricevuta di ritorno, un documento di riconoscimento di quest’ultimo e non chiede allo stesso di firmare indicando chiaramente nome e cognome. È quanto afferma il Giudice di Pace di Taranto in una recente sentenza. Le Poste Italiane, per molto tempo, hanno adibito, alle notifiche degli atti giudiziari, giovani disoccupati che venivano assunti “a tempo determinato” per tre mesi e poi venivano licenziati. Purtroppo detti “postini spesso non hanno seguito le procedure di notifica: ritiene, pertanto, il giudice di pace di Taranto, che essi non siano da considerare pubblici ufficiali veri e propri, non avendone la qualifica. Se si considera che anche gli ufficiali giudiziari hanno affidato ed affidano le loro notifiche alle Poste, si comprende perché spesso le stesse notifiche sono nulle. Attualmente le Poste sono più prudenti, perché a “detti postini” danno ora il compito di introdurre nelle cassette l’avviso (cosiddetto mod. 26), con onere del destinatario di ritirare le raccomandate presso gli Uffici Postali. Un contribuente impugnava una cartella di pagamento di Equitalia denunciando di non aver mai ricevuto, in precedenza, alcun atto da parte dell’amministrazione con il quale gli venisse richiesto il pagamento. È, infatti, necessario che, prima della cartella inviata dall’Agente della riscossione, venga notificato il cosiddetto “atto prodromico”, ossia l’atto vero e proprio con il quale si chiarisce la ragione della pretesa impositiva, dando al destinatario la possibilità di contestarlo con l’impugnazione. Mancando tale formalità, anche la cartella è nulla. Il Giudice di Pace di Taranto (sent. n. 2952/2015 del 23.09.2015) ritiene che tutte le volte in cui la firma sulla ricevuta di ritorno della notifica viene apposta in modo illeggibile e il notificante non è un pubblico ufficiale (tale sarebbe solo il postino regolarmente assunto o l’ufficiale giudiziario), la notifica medesima è nulla. Il notificante dovrebbe, invece, riportare quantomeno, sulla ricevuta di ritorno, gli estremi del documento di riconoscimento del destinatario e chiedergli di firmare in modo leggibile, ossia indicando nome e cognome. Queste anomalie di notifica – si legge nella sentenza in commento – si ripetono spesso nella procedura di consegna dei plichi postali da notificare ai destinatari, atteso che nella maggior parte dei caso il notificante è un semplice “trimestrale” che, seppur volenteroso, non si può proprio ritenere autorizzato e competente per le notifiche.

FONTE:LALEGGEPERTUTTI

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