Onere probatorio a carico delle Entrate per la notifica di una cartella omessa

Venerdì 25 novembre 2016

Se il contribuente eccepisce l’omessa notifica di una cartella proponendo ricorso solo contro l’agenzia delle Entrate, quest’ultima è tenuta a chiamare in causa l’agente della riscossione affinché produca la documentazione probatoria richiesta.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 22729 del 09 novembre 2016. Una contribuente aveva impugnato contro l’agenzia delle Entrate più avvisi di mora relativi a cartelle di pagamento emesse per la definitività di un accertamento. Tra le motivazione la contribuente aveva eccepito l’omessa notifica delle prodromiche cartelle. Sia in primo sia in secondo grado, i giudici di merito confermavano l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione, in assenza di prove contrarie rispetto alla tesi della contribuente. Avverso la decisione, l’Ufficio ricorreva in Cassazione, lamentando che la Ctr non poteva riversare l’onere probatorio sull’agenzia, poiché la procedura notificatoria era a carico di Equitalia. Per i giudici di legittimità, in tema di riscossione attraverso cartella di pagamento, è facoltà del contribuente scegliere se eccepire vizi di notifica o di merito della pretesa. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non all’agente della riscossione. Quest’ultimo, peraltro, anche ove fosse l’unico destinatario dell’impugnazione, dovrebbe chiamare in giudizio il titolare del credito poiché in caso contrario è tenuto a rispondere dell’esito della lite. Con riguardo all’onere probatorio, la Suprema Corte ha affermato che l’ente creditore può chiamare in causa il concessionario affinché produca la documentazione probatoria necessaria, senza che ciò possa gravare sul contribuente. Tale incombenza, precisa la Cassazione, è prevista dalla circolare 51/2008. Sebbene si tratti di mere interpretazioni non vincolanti né per il giudice né per il contribuente, è verosimile che queste debbano considerarsi linee guida per gli uffici “operativi” dell’agenzia delle Entrate, diversamente, non avrebbero alcuna utilità.
FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA

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