Rifiuto a cancellare l’ipoteca: atto non impugnabile

Mercoledì 30 novembre 2016
Il diniego alla cancellazione dell’iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia non costituisce atto impugnabile dinanzi alla giurisdizione tributaria.
Solo l’iscrizione di ipoteca (o la preventiva comunicazione della sua iscrizione), ai sensi dell’articolo 19 del Dlgs 546/1992, figura tra gli atti impugnabili per vizi propri dinanzi al giudice tributario, laddove il credito tutelato abbia natura fiscale. Secondo la Ctp di Milano, con la sentenza n. 7518/16/16 del 3 ottobre scorso (presidente D’Andrea, relatore Chiametti), per questi motivi, il ricorso contro il rifiuto di Equitalia di cancellare l’ipoteca iscritta è inammissibile. Un contribuente ha presentato un’istanza di cancellazione, in seguito alle modifiche introdotte dal Dl 69/2013 che ha elevato il limite di iscrizione di ipoteca a 20mila euro, pur se a suo tempo non aveva impugnato l’iscrizione di ipoteca. Equitalia, con provvedimento di diniego, non l’ha accolto. Il contribuente ha impugnato (questa volta, tempestivamente) il rifiuto dinanzi alla Ctp di Milano, chiedendone la nullità e quindi la cancellazione dell’ipoteca per intervenuta modifica normativa. Equitalia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la non impugnabilità del diniego, trattandosi di atto discrezionale dell’amministrazione e per la definitività del provvedimento di iscrizione di ipoteca, a suo tempo non impugnato. Nel dichiarare inammissibile il ricorso, il collegio milanese ha innanzitutto precisato che il provvedimento di diniego, con cui Equitalia non accoglie la richiesta del contribuente di cancellare l’ipoteca, non rappresenta un atto impugnabile. Come sancito più volte dalla Suprema corte, infatti, il diniego è un provvedimento con cui l’amministrazione manifesta la volontà di non ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo definitivo (e, dunque, equivale a una conferma dello stesso). Come tale, dunque, non rientra nell’elenco degli atti impugnabili di cui all’articolo 19 del Dlgs 546/1992 . Inoltre, nel caso di specie, il ricorso risulta inammissibile, precisano ulteriormente i giudici, perché l’ipoteca di cui il contribuente ha chiesto l’annullamento è stata iscritta ben dieci anni prima e non è stata tempestivamente impugnata, per cui, se il contribuente non ricorre tempestivamente contro l’atto (impositivo o esattivo) non può più censurare vizi di merito ricorrendo contro l’atto successivo. Se ciò non avviene, infatti, la pretesa, come nel caso esaminato, è cristallizzata e le censure non possono più essere fatte valere, neanche ricorrendo direttamente contro l’atto successivo.

 FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA

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