Jobs Act, attività ispettive: tutte le novità della riforma

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la realizzazione e la semplificazione delle attività ispettive in materia di lavoro e legislazione sociale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri l’11 giugno 2015, disegna un quadro assolutamente nuovo in materia di ispezioni sul lavoro. I cambiamenti previsti sono notevoli a partire dall’istituzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che svolgerà le attività ispettive attualmente esercitate dal Ministero del Lavoro, dall’INPS e dall’INAIL. Sarà soppressa la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e la Direzione centrale vigilanza prevenzione e contrasto dell’economia sommersa dell’INPS. 


 Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 11 giugno 2015, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni per la realizzazione e la semplificazione dellattività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183. I cambiamenti previsti sono notevoli a partire dall’istituzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la finalità di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, fino poi all’obbligo per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione dell’Ispettorato dati e informazioni a supporto della programmazione dell’attività di vigilanza, fino alle necessarie modifiche al D.Lgs. n. 124/2004. Ad ogni modo, la principale funzione dell’Ispettorato nazionale consisterà nel coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria e, per questo, l’Ispettorato definirà la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento nonché detterà le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo, compreso quello in forza presso l’INPS e l’INAIL. 

  Tavola sinottica sulle novità dello schema di decreto legislativo Schema di D.Lgs. 

A) Ispettorato nazionale del lavoro (Articolo 1 )

 Istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro al fine di razionalizzare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi e conseguente soppressione delle DIL e delle DTL. Compiti Il nuovo Ispettorato svolgerà le attività ispettive attualmente esercitate dal Ministero del Lavoro, dall’INPS e dall’INAIL e, per questo, agli ispettori dei suddetti Istituti saranno attribuiti gli stessi poteri del personale ispettivo del Ministero del Lavoro, compresa la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Organizzazione L’Ispettorato avrà personalità giuridica di diritto pubblico, sarà dotato di autonomia organizzativa e contabile e sarà posto sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro. La sede centrale sarà a Roma e sono previste un massimo di 80 sedi territoriali.
 B) Funzioni e attribuzioni(Articolo 2)

 L’Ispettorato avrà le seguenti funzioni e attribuzioni:
a) esercitare e coordinare la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, dell’esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini dell’applicazione della tariffa dei premi;
b) emanate circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;
c) proporre gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettuare il monitoraggio sulla loro realizzazione;
d) curare la formazione e l’aggiornamento del personale ispettivo compreso quello INPS ed INAIL;
e) svolgere le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare;
f) coordinare il contenzioso sui provvedimenti connessi all’attività ispettiva, assicurando la tutela degli interessi erariali nelle diverse sedi, anche giudiziarie, favorendo il ricorso a strumenti di conciliazione;
g) esercitare e coordinare le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e curare la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
h) svolgere attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l’attività di vigilanza;
i) gestisce le risorse finanziarie anche al fine di garantire l’uniformità dell’attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;
j) svolgere ogni ulteriore attività allo stesso demandata dal Ministro del Lavoro;
k) riferire al Ministero del Lavoro, all’INPS e all’INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni;
l) ferme restando le rispettive competenze, l’Ispettorato deve coordinarsi con i servizi ispettivi delle AA.SS.LL. e delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale al fine di assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.
C) Organi dell’Ispettorato e loro attribuzioni (Articoli 3 e 4)

Gli organi dell’Ispettorato saranno:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore;
c) il collegio dei revisori; e resteranno in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta.

Il consiglio di amministrazione:
a) adotterà gli atti di indirizzo dell’attività di vigilanza;
b) adotterà gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive;
c) adotterà il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
d) assicurerà ogni utile coordinamento tra l’Ispettorato, il Ministero del Lavoro, l’INPS e l’INAIL; e) adotterà misure finalizzate ad una più efficace uniformità dell’attività di vigilanza, comprese misure di carattere economico e gestionale.
Il direttore avrà la rappresentanza legale dell’Ispettorato, provvederà all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate dal CdA e approvate dal Ministro del Lavoro e presenterà al CdA il bilancio preventivo e il conto consuntivo, proporrà gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive, riferirà periodicamente al Ministro del Lavoro e al CdA e presenterà una relazione annuale sull’attività svolta dall’Ispettorato.
Il collegio dei revisori svolgerà il controllo sull’attività dell’Ispettorato. Organizzazione e funzionamento dell’Ispettorato (Articolo 5) Saranno dei DPCM, da adottarsi entro 45 gg. dall’entrata in vigore del D.Lgs., che disciplineranno l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione.
La norma prevede anche una rideterminazione del trattamento di missione degli ispettori che utilizzano abitualmente il mezzo proprio per lo svolgimento dell’ordinaria attività istituzionale.

D) Disposizioni in materia di personale (Articolo 6) 

L’articolo prevede che la dotazione organica dell’Ispettorato non sia superiore a 6357 unità ripartite tra le diverse qualifiche (compresi 90 dirigenti di cui 2 di livello dirigenziale generale e 88 di livello non generale). Presso la sede di Roma dell’Ispettorato sarà istituito, alle dipendenze del Ministro del Lavoro, il “Comando carabinieri per la tutela del lavoro” mentre, presso le sedi provinciali dell’Arma dei Carabinieri, opererà un contingente di personale che dipenderà funzionalmente dal dirigente della sede territoriale dell’Ispettorato e gerarchicamente dal comandante dell’articolazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, che avrà i medesimi poteri riconosciuti al personale ispettivo dell’Ispettorato, fatto salvo il potere di conciliazione di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 124/2004.

E) Dipendenza funzionale (Articolo 7)

 Il personale ispettivo già appartenente all’INPS e all’INAIL sarà inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore e sarà sottoposto all’esclusiva dipendenza funzionale dell’Ispettorato. Saranno i DPCM di cui all’art. 5 a dettare le modalità di esercizio dell’attività ispettiva in regime di dipendenza funzionale. Inoltre, a partire dal 2017 la dotazione organica dell’Ispettorato sarà incrementata, ogni 3 anni, di un numero di unità di personale ispettivo pari all’80% del personale cessato dal servizio. Per la Regione Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano è previsto che l’Ispettorato provveda alla stipulazione di appositi protocolli d’intesa tesi ad assicurare l’uniformità di svolgimento dell’attività di vigilanza ed evitare sovrapposizione di interventi ispettivi.

F) Risorse finanziarie (Articolo 8)

 Saranno sempre i DPCM di cui all’art. 5 a individuare le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Ministero del Lavoro, all’INPS e all’INAIL, da trasferire all’Ispettorato, che subentrerà nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Rappresentanza in giudizio (Articolo 9) Limitatamente ai giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione e ai giudizi di opposizione a cartella esattoriale, l’Ispettorato potrà farsi rappresentare e difendere, nel 1° e 2° grado di giudizio, da propri funzionari.

G) Riorganizzazione del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL (Articolo 10)

 In applicazione alle disposizioni del decreto legislativo:
 - saranno apportate le conseguenti modifiche ai decreti di riorganizzazione del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL;
 - sarà soppressa la Direzione generale per l’Attività Ispettiva e saranno eventualmente ridimensionate le altre Direzioni generali del Ministero del lavoro e sarà soppressa la Direzione centrale vigilanza prevenzione e contrasto dell’economia sommersa dell’INPS.

H) Abrogazioni e altre norme di coordinamento (Articolo 11) 

Saranno abrogati gli articoli del D.Lgs. n. 124/2004, relativi a:
- compiti del Ministero del Lavoro inerenti la “Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (art. 1);
- istituzione e compiti della Direzione generale per l’Attività Ispettiva (art. 2);
 - coordinamento regionale dell’attività di vigilanza (art. 4);
 - coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza (art. 5); mentre è prevista la rivisitazione dell’art. 3, relativo alla Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, la quale dovrà proporre indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi, sulla base di rapporti annuali presentati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
 L’art. 11 del nuovo D.Lgs. sostituirà, altresì, gli articoli 16 e 17, D.Lgs. n. 124/2004, relativi ai ricorsi amministrativi. Più nello specifico:
- il nuovo ricorso al Direttore Territoriale dell’Ispettorato (art. 16), sarà ammesso avverso gli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accerteranno, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e dovrà essere presentato, davanti al suddetto direttore, entro 30 gg. dalla notifica degli stessi. Il ricorso sarà deciso, nel termine di 60 gg. dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, tempestivamente trasmessa dall’organo accertatore. E’ confermato il silenzio –rigetto;
- il nuovo ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro (art. 17), sarà ammesso avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato del lavoro e degli Enti previdenziali diversi da INPS e INAIL che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. I ricorsi dovranno essere inoltrati, entro 30 gg. dalla notifica, all’Ispettorato competente e saranno decisi dal Comitato per i rapporti di lavoro - composto dal direttore dell’Ispettorato, che la presiederà, dal direttore dell’INPS e dell’INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l’Ispettorato competente - nel termine di 90 gg. dal ricevimento. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intenderà respinto. Il ricorso non sospenderà l’esecutività dell’ordinanza ingiunzione, salvo che l’Ispettorato, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione, ma sospenderà i termini di cui all’art. 18 della Legge n. 689/1981 e all’art. 6, c. 6, D.Lgs. n. 150/2011.
Protocolli di intesa, accordi ed accesso a banche dati
E’ prevista la possibilità per l’Ispettorato di stipulare protocolli con le ASL, l’ARPA, mentre dovranno essere stipulati accordi con le Procure della Repubblica per regolare l’assegnazione delle deleghe di polizia giudiziaria al personale ispettivo. L’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate dovranno, invece, a mettere a disposizione dell’Ispettorato dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento dell’attività di vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare e dell’evasione od omissione contributiva e al fine di una maggiore efficacia della gestione del contenzioso. Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.



 FONTE:di Rossella Schiavone - Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta diritto del lavoro - WWW.IPSOA.IT - http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2015/06/16/jobs-act-attivita-ispettive-tutte-le-novita-della-riforma

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