Notifica via PEC: valida anche se la mail non viene letta

Lunedì 11 luglio 2016

Anche se la casella di posta elettronica dell’imprenditore non funziona o non viene consultata da tempo, la notifica via PEC è valida quando effettuata secondo le regole di legge.
La notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento effettuata via PEC alla società è valida anche se la mail non viene letta perché l’imprenditore non accede mai alla casella di posta. È onere della parte consultare la posta elettronica certificata e ciò non può inficiare la validità della notifica e successivamente la legittimità del provvedimento dichiarativo di fallimento. È quanto ribadito da una recente sentenza della Cassazione che spiega la piena validità delle notifiche e comunicazioni tramite PEC, a prescindere dall’effettiva presa visione da parte del destinatario, purché rispettino la sequenza procedimentale stabilita dalla legge, avendo riguardo, per il mittente, alla ricevuta di accettazione e, per il destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio PEC nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. I giudici richiamano il principio già espresso dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi:
 – dal lato del mittente: alla ricevuta di accettazione, che prova l’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata; 
 – dal lato del destinatario: alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell’avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente.
Tale principio, giustificato dal valore cardine di celerità del processo, non è neppure immune dalle garanzie di ricezione e ad esse, non possono opporsi esigenze di sostanziale migliore comodità, per l’imprenditore, della ricezione della notifica in via tradizionale (e cioè a mezzo dell’ufficiale giudiziario o a mezzo della posta) in quanto è onere della parte che eserciti l’attività d’impresa munirsi di un indirizzo PEC, assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, se del caso delegando tale controllo, manutenzione o assistenza a persone esperte del ramo. Dunque anche se la casella elettronica dell’indirizzo PEC non viene consultata o non funziona, è comunque valida la notifica del ricorso e dell’udienza di comparizione delle parti avvenuta nei termini e nelle modalità previste dalla legge. 

FONTE: LALEGGEPERTUTTI

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