Dichiarazione irap senza pagamento di imposta per mancanza di autonoma organizzazione: sì al ricorso contro il ruolo.

Venerdì 22 luglio 2016 

“In materia tributaria, l’impugnazione della cartella esattoriale, emessa in seguito a procedura di controllo automatizzato ai sensi
dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non è preclusa dal fatto che l’atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dai contribuente nella propria dichiarazione, in quanto tale conclusione presupporrebbe la irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono ritrattabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione”. Così la Sentenza della Corte di Cassazione, V Sezione, 15 luglio 2016, n. 14496 (pres. Cappabianca, rel. Cricenti). Un professionista (medico di base convenzionato), aveva presentato la dichiarazione IRAP e liquidato l’imposta dovuta, ma non aveva pagato il tributo, nella convinzione di non essere un soggetto dotato di autonoma organizzazione e dunque che a suo carico non venisse a determinarsi il presupposto impositivo. Sia in primo che in secondo grado il contribuente si era visto negare la possibilità di contestare la cartella di pagamento avendo l’Agenzia delle Entrate solo liquidato, per i giudici di merito, l’imposta risultante dalla dichiarazione presentata da lui stesso. La Corte di Cassazione sulla base del principio enunciato ristabilisce il diritto del contribuente a non pagare un’imposta non dovuta. 

fonte:ILTRIBUTO

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