Determinante la versione più recente e attendibile

Lunedì 17 Agosto 2015
Gli studi di settore più recenti possono risultare determinanti. Lo afferma la Corte di Cassazione, in merito alla vicenda di un contribuente che lamentava la legittimità dell’accertamento relativo alle imposte IRAP e IRPEF, che la Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato ammissibili.

 Il Giudice territoriale, affermando che per l’anno in questione non era ancora possibile determinare il reddito con l’applicazione degli studi di settore, ha ritenuto che il contribuente non avesse portato alcuna prova idonea a vincere la presunzione derivante dall’applicazione dei parametri. Il contribuente però lamentava la violazione dell’art. 39, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973: ai fini della presunzione semplice costituita dalla risultanze dei parametri, deve essere considerata decisiva la risultanza degli studi di settore? Hanno risposto i Giudici romani, con sentenza del 12 giugno 2015, n. 12267: “La procedura dell’accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti che giustifica la prevalenza, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente”. Va sottolineato dunque che l’applicazione di uno studio di settore avvenuta in epoca successiva all’anno di imposta oggetto di accertamento o della data di emissione dell’atto impositivo, determina l’applicazione dello strumento più recente rispetto a quello anteriore, poiché lo strumento nuovo è frutto di un affinamento di quello anteriore. Riferimenti Giurisprudenza: Cass. civ. sez. trib. 12 giugno 2015, n. 12267
 Fonte: fiscopiu'.it

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