Stop (parziale) all'associazione in partecipazione con apporto lavoro

di Simone Vallasciani 

 A partire dallo scorso 25.06.2015 non è più possibile stipulare contratti di associazione in partecipazione in cui l'associato persona fisica apporta lavoro. Conserveranno comunque la loro validità fino alla loro naturale cessazione i contratti con apporto lavorativo di associato persona fisica già in essere a tale data. 


Dopo le novità introdotte dalla L. 92/2012, che avevano limitato la possibilità di ricorrere all'associazione in partecipazione nel caso in cui l'apporto dell'associato fosse stato lavorativo, il legislatore è di nuovo intervenuto per ridurre ulteriormente l'ambito di applicabilità di tale contratto. Il D.Lgs. 15.06.2015, entrato in vigore il 25.06.2015, ha introdotto rilevantissime novità alla disciplina dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, limitandone fortemente la possibilità di utilizzo per il futuro. L'art. 53 del suddetto D.Lgs., modificando il c. 2 dell'art. 2549 c.c., ha stabilito che, a partire dalla sua entrata in vigore, l'apporto dell'associato persona fisica "non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro". Quindi, attualmente si può ricorrere all'associazione in partecipazione con un associato persona fisica solo quando il suo apporto è esclusivamente patrimoniale (denaro, beni immobili e mobili, crediti, diritti di godimento su beni, ecc.) e dunque mai lavorativo; non è pertanto più ammissibile un apporto misto patrimoniale/lavorativo. Visto che il divieto vale per l'associato persona fisica, è lecito un apporto lavorativo da parte di un associato avente natura giuridica di società; in questo caso, non essendovi espressi limiti normativi, la prestazione lavorativa prevista dal contratto potrà essere eseguita sia dai soci che dai lavoratori subordinati della società. L'art. 53, c. 2, del D.Lgs. 81/2015 ha disposto che i contratti di associazione in partecipazione già in essere alla data di sua entrata in vigore, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste (totalmente o parzialmente) in una prestazione lavorativa, sono validi ed efficaci fino alla loro cessazione. Pertanto si assisterà gradualmente alla totale scomparsa di contratti di associazione in partecipazione con apporto lavorativo in cui l'associato è una persona fisica; gli ultimi a scomparire dovrebbero essere i contratti esistenti al 25.06.2015 e stipulati con durata a tempo indeterminato. Il citato art. 53 ha eliminato il c. 3 dell'art. 2549 c.c.; tale comma tra l'altro prevedeva che, se l'apporto era lavorativo, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non poteva essere superiore a 3 (con esclusione del coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado dell'associante), pena la conversione di tutti i contratti di associazione in partecipazione in rapporti di lavoro subordinato. Quindi adesso l'associante può stipulare contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro senza limite numerico, purché l'associato non sia una persona fisica e siano osservate le disposizioni dell'art. 2550 c.c. sul consenso dei precedenti associati. L'art. 55 del D. Lgs. 81/2015 ha abrogato l'art. 1, c. 30 della L. n. 92/2012, secondo cui i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro si presumevano, salvo prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato se mancava un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, se non era stato consegnato all'associato il rendiconto, se l'associato era sprovvisto di adeguate competenze teoriche di grado elevato o capacità tecnico - pratiche. Si ritiene che tale abrogazione valga anche per i contratti di associazione in partecipazione già in essere al 25.06.2015; di conseguenza, per essi si riduce il rischio di conversione in contratti di lavoro subordinato. 

 Fonte: SISTEMA RATIO CENTRO STUDI CASTELLI

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