I contratti di leasing nei redditi professionali

Cristina Rigato

 Dal 1.01.2014 nuove regole disciplinano la deducibilità dei canoni di leasing stipulati dai professionisti. Le nuove regole si applicano esclusivamente ai contratti stipulati alla decorrenza della nuova normativa e prevede che le regole di deducibilità fiscale siano indipendenti dalla durata del contratto di locazione. 

Per quel che attiene i contratti di leasing su beni mobili la deduzione è non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario (secondo le aliquote del D.M. 31.12.2008) per i contratti stipulati dal 29.04.2012, mentre la durata contrattuale è libera; per i contratti stipulati fino al 28.04.2012 la deduzione era legata alla durata contrattuale minima pari alla metà del periodo di ammortamento ordinario. Esclusione a questa regola è prevista per le autovetture, dove è prevista una deduzione per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento (4 anni indipendentemente dalla durata del contratto) per un ammontare pari al 20% dei canoni con un massimale di valore dell'auto pari ad Euro 18.076,00 (per autovetture di costo superiore si provvederà a conteggiare il rapporto ai fini della corretta imputazione del costo). Relativamente ai beni immobili strumentali la deducibilità dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni e con scorporo dell'area (terreno), sempre con durata contrattuale libera. In questo ambito vi è stato un accavallarsi di norme fiscali che hanno regolato i contratti di leasing e più precisamente: per i contratti antecedenti al 1.01.2007 era prevista la deduzione pari alla rendita catastale; per i contratti stipulati dal 1.01.2007 al 31.12.2009 la deduzione era legata alla durata contrattuale minima pari alla metà del periodo di ammortamento ordinario con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 (con scorporo area) e una deduzione ridotta ad 1/3 per agli anni 2007, 2008 e 2009; per i contratti stipulati dal 1.01.2010 al 31.12.2013 non era prevista alcuna deducibilità. In caso di immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo dei tributi IMU, TASI e TARI è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto senza alcun vincolo di solidarietà da parte della società di leasing. Ai fini del reddito professionale l'IMU è deducibile per il 30% dell'importo pagato (20% nel 2013) e totalmente indeducibile ai fini Irap. Il periodo di deducibilità va calcolato assumendo quale momento iniziale la data di decorrenza del contratto; dall'importo del canone va estrapolata la quota di interessi che è totalmente indeducibile ai fini Irap. Nel caso in cui la durata contrattuale sia inferiore a quella fiscale nella sostanza avremo una deducibilità con un ritmo differente rispetto a quello di imputazione a Conto economico; le quote dei canoni eccedenti saranno riprese a tassazione durante la durata del contratto per essere dedotte in via extracontabile al termine del contratto. 

 FONTE: SISTEMA RATIO CENTRO STUDI CASTELLI

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